Ridurre i costi della giustizia

Ridurre i costi della giustizia

In ordine al problema delle tariffe, lo stesso Ministro Orlando al Congresso di Venezia straordinario OUA del 2014, ebbe a dichiarare:

bisogna superare stereotipi e preconcetti che vedono gli avvocati come il problema o una parte del problema: la vera sfida è far diventare gli avvocati parte della soluzione, chiedendo loro un’assunzione di responsabilità che li porti ad assumersi parte del peso. L’idea di assimilare l’Avvocatura ad altri tipi di servizi regolati solo da tariffe e coefficienti è sbagliata. Con un sano realismo politico, invece, bisogna capire che non si può prescindere da questi professionisti, costruendo insieme una terza via tra la chiusura e la subalternità al contesto europeo: una via che implica la capacità di costruire un modello che coincida con lo specifico della realtà italiana. La professione forense non può essere qualificata “servizio”, ma attività prettamente intellettuale, cui bisogna garantire, anche a tutela di coloro che beneficiano della relativa prestazione, un criterio di valorizzazione e remunerazione tale da preservarne la qualità.

 

L’avvocatura, ed in particolare la sua componente giovane, sente prepotente la necessità che tale modello venga concretamente realizzato. E’ a rischio, altrimenti, la sopravvivenza stessa della classe forense, la cui funzione sociale di intermediazione e di tutela dei diritti dei cittadini è talmente rilevante da essere costituzionalmente prevista; è a rischio, parimenti, la conservazione del principio fondamentale per cui l’esercizio della professione dell’Avvocato, dovendo questi contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, deve potersi espletare in piena indipendenza, anche economica.

Negli ultimi anni, di fatto, una pletora di interventi normativi è stata licenziata con l’intento dichiarato di ridurre i costi della Giustizia ed assicurare tempi più celeri ai processi.Spesso, tale auspicio non ha coinciso con l’effetto reale e i provvedimenti hanno avuto sovente la conseguenza di rendere più difficile ed oneroso l’accesso alla Funzione Giurisdizionale, vituperando le professionalità di chi, da un lato e dall’altro della Cattedra, lotta per assicurare il soddisfacimento di un diritto inalienabile ed incomprimibile dei cittadini.
In virtù di tali provvedimenti, gli Avvocati in generale vivono un momento di fortissimo disagio economico, determinato sia dalla riduzione delle tariffe professionali che dal continuo aumento dei costi della Giustizia.L’avvocatura, dal canto suo, non ignora quali siano le sue colpe, in questo stato di cose:

.in primis, aver consentito che gli iscritti agli albi raggiungessero l’esorbitante numero di oltre 240.000 unità.
Si tratta di un numero assolutamente sproporzionato rispetto alle reali esigenze del paese che, spesso, ha fornito il destro alle semplicistiche e strumentali disamine dello stato di crisi della Giustizia, secondo le quali la lentezza dei processi e l’elevato numero degli stessi sarebbero da attribuire esclusivamente all’ingente numero di Avvocati.
Il ricorso al numero programmato di iscritti alla facoltà di Giurisprudenza e la individuazione di piani di studi differenziati è oramai rimedio non più rinviabile.

.In secundis: l’avvocatura ha troppa responsabilità per un esame di abilitazione alla professione oramai lontanissimo da criteri meritocratici. Siffatto esame ha consentito l’iscrizione agli albi a soggetti non sempre qualificati (spesso alla ricerca del “titolo” per motivazioni aliene dall’effettivo esercizio della professione) a discapito di giovani competenti e motivati che, per mero arbitrio della sorte, restano esclusi dalla professione cui ambiscono ed a cui avrebbero diritto.L’aberrante fenomeno degli Avvocati stabiliti è figlio di tale stato di fatto.

 

Il vulnus che, tuttavia, oggi maggiormente sconta la professione di avvocato è quello di un progressivo impoverimento degli emolumenti.
In primo luogo, si deve purtroppo registrare il comportamento anticoncorrenziale di taluni grandi attori del mondo della economia che, mortificando e svilendo la professionalità dell’avvocatura, hanno trasfigurato la virtuosa aspirazione alla libera concorrenza nel mercato in strumento di indebita pressione sui professionisti, con l’unico effetto dell’aumento dei profitti e senza che ciò si sia tramutato in alcun modo in un alleggerimento del costo finale dei servizi per i cittadini.
Occorre a questo punto ipotizzare un percorso virtuoso che, senza rinunziare al principio cardine del libero mercato, riesca per l’appunto, a facilitare la costruzione di quella “terza via tra la chiusura e la subalternità al contesto europeo” capace di tutelare le libere professioni e, in particolare, la giovane avvocatura da scelte scellerate che ne hanno, ad un tempo, stravolto la capacità reddituale e mortificato la funzione sociale.
Di fatto, il D.M. n° 140/2012 ha portato ad una riduzione del 65 % dei compensi professionali della classe forense mentre solo con il D.M. 55/2014 si è registrata una, seppur minima, inversione di tendenza.
Al contempo, si assiste ad una polarizzazione sempre più accentuata delle condizioni economiche tra i professionisti “anziani” ed i giovani per cui il reddito degli avvocati under 40 risulta, in media, inferiore del 48,4 per cento rispetto al reddito dei colleghi che vantano una maggiore attività, mentre per le donne di diversa generazione la differenza percentuale sale fino al 55,8 per cento.
Fatte le debite proporzioni tra fasce d’età e genere e salve le ovvie eccezioni, per l’intera Avvocatura non si parla più di ricerca del benessere, ma di impossibilità di far fronte alle spese previdenziali.
Tale condizione è soprattutto figlia di parametri di riferimento per le liquidazioni assolutamente non in grado di compensare adeguatamente l’attività effettivamente svolta dall’Avvocato e, in ogni caso ed all’evidenza, incapaci di assicurare una dignitosa remunerazione alla gran parte dei professionisti.

 

Relativamente alle “tariffe” il problema va affrontato da un duplice punto di vista:

1.ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI

 

Se la abolizione dei minimi tariffari e la liberalizzazione delle tariffe avrebbero dovuto garantire al mercato una maggiore flessibilità, sviluppando una migliore concorrenzialità tra i professionisti, è altrettanto indiscutibile che una cieca ed indiscriminata liberalizzazione ha, di fatto, pregiudicato la integrità di una professione con le cui precipue caratteristiche avrebbe dovuto necessariamente relazionarsi.
L’errore da evitare è quello di procurare dei danni, in assenza di limiti o regole che, per lo stesso fruitore del “servizio”giustizia, potrebbero rivelarsi fatali. Volendo prescindere dal fatto che in un Paese come il nostro, dove la tradizione delle professioni intellettuali è molto spiccata, dove l’attività dei professionisti non può sbrigativamente essere archiviata come mero “servizio” al pari delle attività imprenditoriali tout court, si deve necessariamente evidenziare il valore della prestazione intellettuale: essa dev’essere in ogni caso salvaguardata! È da questi passaggi che è possibile partire per offrire degli spunti di riflessione che pensiamo debbano essere svolti con il fine di eseguire una indagine accurata sulla volontà che ha condotto – a nostro avviso con non pochi errori – alla completa abolizione delle tariffe professionali degli avvocati. Quella sulla reintroduzione dei minimi tariffari potrebbe apparire prima facie una battaglia di retroguardia: così non è. È indubbio che gli stimoli all’emanazione di norme di questo tipo promanino direttamente dall’Europa, ma siccome sappiamo che l’Unione Europea “ragiona” per principi generali, leggi quadro – e non potrebbe essere altrimenti vista la eterogeneità delle normative da regolamentare – siamo proprio certi che l’Europa ci abbia chiesto di procedere sulle tariffe ad una liberalizzazione così indiscriminata? Procediamo per gradi e analizziamo le fonti da cui l’Italia avrebbe preso spunto per l’abolizione definitiva delle tariffe. La c.d. direttiva “Bolkesteina”, direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, così conosciuta per il nome dal Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno dell’epoca, ha l’obiettivo di disciplinare l’accesso ai mercati europei che, secondo il testo, deve essere il più possibile libero e deregolamentato. Essa intende accrescere la competitività e il dinamismo e si prefigge di facilitare la circolazione di servizi all’interno dell’Unione europea sul presupposto che liberalizzare significhi aumentare l’occupazione ed il PIL di tutta l’Unione.
Si tratta dell’attuazione di principi già presenti nel trattato di Roma del 1957 e di quello successivo di Lisbona. Soltanto nel 2010 la direttiva è stata recepita dall’Italia (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Gli spunti critici che è possibile sollevare contro una rigida interpretazione della direttiva sono quelli propri di una deriva liberista indiscriminata che non poche ripercussioni negative può determinare sulla società e sul mercato stesso. C’è chi pensa che una ortodossa applicazione di principi liberalisti possa condurre al fenomeno denominato “dumping sociale”, che avrebbe l’effetto di stimolare una corsa al ribasso per quanto riguarda le tutele sociali, i diritti dei lavoratori e il livello delle retribuzioni. Se ciò, astrattamte, potrebbe esser vero per i servizi, una indiscriminata liberalizzazione dell’attività intellettuale rischia, invece, di causarne la morte! Corse al ribasso a discapito della qualità, assenza di controlli da parte delle autorità a ciò preposte e riduzione di una intera categoria a livelli di soddisfazione economica e professionale molto bassi, porta inevitabilmente a stravolgerne la funzione. L’Avvocatura crede che il libero mercato, con i suoi apprezzabili e empiricamente acclarati risultati di concorrenzialità, flessibilità ed efficienza possa essere considerato apprezzabile: in tale ottica gli “stimoli” europei non possono che rappresentare una proficua scelta filosofica per tutti i Paesi dell’Unione.
Tuttavia, crediamo anche che ogni direttiva comunitaria, proprio per la sua ontologica funzione di stimolo e di principio generale, non prescinda nell’applicazione pratica dalle peculiarità dei singoli Paesi e dalle esigenza che da essi promanano.
In un Paese come l’Italia, dove la tradizione delle attività intellettuali rappresenta un cardine fondamentale della realtà socioeconomica, è necessario tenere distinto il ruolo dell’impresa da quello delle professioni: l’attività forense non è un mero “servizio” che viene offerto al pari di una attività d’impresa, ma rappresenta la imprescindibile essenza di una società civile culturalmente e intellettivamente florida. Per cui, al di là delle possibili diatribe sul senso più intrinseco delle direttive europee che impongono di liberalizzare le professioni anche attraverso interventi sulle tariffe, è opportuno che non si segua un solo possibile percorso, ma che si proceda ad un’attenta valutazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali di ogni singolo Paese, salvaguardando i valori e le specificità che all’interno dello stesso rappresentano le professioni intellettuali. Un modello più attento a tutte le esigenze, quindi, dovrebbe essere prediletto rispetto a scelte diverse. Del resto non è un caso se alcuni Paesi dell’Unione in cui il grado culturale ed economico è indiscutibilmente avanzato l’abolizione delle tariffe non sia avvenuta o, sia avvenuta con la previsione di limiti chiari al fine di evitare l’indiscriminata “giungla” di una liberalizzazione cieca.

Al di là delle valutazioni ut supra esposte de iure condendo, anche nella vigenza dell’attuale sistema normativo la situazione attuale richiede degli indifferibili correttivi.
Risultano, in primis, assolutamente irragionevoli i parametri di riferimento per le liquidazioni inerenti i giudizi di competenza del Giudice di Pace e quelli per i giudizi di valore minore di competenza del Tribunale (scaglione fino ad € 5.200), assolutamente non commisurati al costo della vita e per forza di cose appannaggio quasi esclusivo dei giovani.
Vulnus ancora più grave al decoro della professione risulta la quantificazione dei compensi assolutamente irrisori previsti per l’atto di precetto e per la fase esecutiva.

Le tabelle previste per tali fasi anche dal DM 55/2014, lungi dal vituperare unicamente la professionalità dell’Avvocato (di qualunque età), hanno ingenerato una prassi assolutamente pericolosa nella condotta dei debitori.
Nessuno, difatti, ignora i lunghi tempi di una azione esecutiva e se per il debitore procrastinare per anni il pagamento di quanto dovuto – al netto degli interessi moratori – ha come contropartita unicamente l’obbligo di corrispondere pochi spiccioli per le competenze legali non v’è chi rinunci ad approfittare di tale facoltà.
Per quale motivo, difatti, l’obbligato dovrebbe temere l’azione esecutiva e dare spontanea esecuzione al titolo se l’ovvio beneficio per anni di mancato pagamento è sanzionato solo con un costo esiguo?

 

2.LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE.

 

Attualmente il principio della soccombenza di cui all’art.91 c.p.c., che prevede la condanna alle spese della parte che perde in giudizio, è spesso disatteso dai magistrati, i quali, nonostante le recenti modifiche legislative sul punto, continuano con scarne e non di rado incomprensibili motivazioni, a perpetuare il fenomeno della compensazione delle stesse abusando delle statuizioni di cui all’art.92 c.p.c..

Peggio ancora, frequentemente, si assiste a liquidazioni irrisorie in totale dispregio del DM 55/2014.
Di fatto, nonostante l’introduzione dei parametri, il range delle pronunce giurisdizionali in termini di spese e competenze continua ad essere abnorme, con una disparità di liquidazioni – sovente nello stesso foro – assolutamente frequentissima e che non di rado vede il riconoscimento di spese inferiori a quelle documentate o addirittura previste per legge.


Appare evidente come questo stato di cose penalizzi principalmente il giovane Avvocato che si affaccia alla professione ed avrebbe maggiore necessità di programmare la fase dello start up dello studio professionale, contemperando spese (certe) e compensi (purtroppo, aleatori nel tempo e nell’importo).
Non a caso, la Corte di Cassazione è dovuta nuovamente intervenire sul punto con la recentissima Ordinanza numero 24492/2016 del 30/11 u.s..

Con essa, in particolare, la S.C. ha dovuto ancora una volta stigmatizzare, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2233 C.C ( che vieta di liquidare dei compensi irrisori stabilendo che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”) la liquidazione operata dal giudice di merito.
Nel caso di specie non è stato quindi considerato condivisibile il riconoscimento di emolumenti troppo modesti, considerata l’attività svolta ed il il valore della controversia.
La Corte ha oltretutto precisato che la liquidazione dei compensi dei professionisti, quando questi si riferiscono a più fasi del giudizio, deve essere fatta tenendo conto di ciascuna fase distintamente in maniera tale da permettere di effettuare una valutazione circa la correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle tabelle predisposte a tal fine.
Qualunque lavoratore al mondo, tenendo conto della propria competenza e della attività svolta, è oggi in grado di prevedere con ragionevole certezza il compenso cui avrà diritto in ragione del lavoro compiuto. Oggi, tale possibilità è di fatto preclusa all’Avvocato: assoluto unicum che vede il proprio compenso subordinato alla valutazione – spesso – discrezionale del Magistrato. Non v’è chi non veda, difatti, nella novella realtà economica, come l’obbligazione del professionista lungi dal poter ancora essere considerata obbligazione di mezzi si sia di fatto trasformata in una obbligazione di risultato e come, fatte salve le debite eccezioni, per l’Avvocato sia estremamente difficile pretendere un pagamento delle competenze diverso da quello liquidato dall’organo giudicante.
Il fenomeno evidenziato si ripercuote senza dubbio anche sul cittadino, il quale, nel caso di compensazione, nonostante sia risultato vittorioso in giudizio, si trova a dover affrontare ingiustamente le spese legali.
La concreta tutela giurisdizionale dei cittadini non può essere disgiunta da un’equa e soprattutto omogenea quantificazione delle spese legali in caso di soccombenza e che non vi può essere Giustizia, né processuale né sostanziale, finche a situazioni identiche non corrisponderà identità di trattamento in sede di liquidazione delle spese.
E’ pertanto anche nell’ottica di ripristino della funzione sociale del ruolo dell’avvocato, difensore dei diritti, che occorre apportare i giusti correttivi a tali anomalie.

 

GRATUITO PATROCINIO

 

Sempre nei nei procedimenti civili, si fa sempre più pesante, soprattutto sulla giovane avvocatura, il vulnus rappresentato dalle ormai croniche condizioni poste alla regolamentazione della liquidazione dei gratuiti patrocini.
Pur nella consapevolezza degli obblighi deontologici gravanti sull’Avvocatura in tale contesto e della delicata funzione che il gratuito patrocinio svolge come strumento di solidarietà sociale e di tutela dei meno abbienti, sono evidenti le gravose e travagliate vicissitudini cui viene esposto il professionista per vedere remunerata la propria attività all’esito della definizione del giudizio in cui la difesa si esplica in regime di gratuito patrocinio.
Accanto alla obbligatoria decurtazione del 50% degli onorari, come da recenti ordinanze della Corte Cost., nella fase di liquidazione degli stessi da parte dell’Autorità Giudicante (già di per sé caratterizzata da una eccessiva e ridondante burocrazia), si registrano prassi territoriali che non sono soltanto da ritenersi arbitrarie ed ingiustificate ma, addirittura, contra legem, con liquidazioni ben al di sotto della citata soglia.
A ciò vanno aggiunti i tempi di pagamento delle prestazioni professionali rese in regime di gratuito patrocinio (che avvengono, il più delle volte, non prima di due anni dalla data di liquidazione ed emissione di regolare fattura fiscale).
Giova soltanto aggiungere che, nelle more della liquidazione, il professionista si troverà nella non felice condizione di dover anticipare, tra gli altri costi, quelli relativi alle scadenze fiscali e contributive!

 

Appare evidente a questo punto che, al di là di una parametrazione dei compensi che appare prima facie non sempre commisurata alla qualità, alla quantità ed alla rilevanza delle attività svolte – soprattutto, come detto, in ordine alla fase successiva alla emissione del titolo giudiziale ed a quella della esecuzione stessa – ciò che risulta essere intollerabile è la assoluta incertezza degli emolumenti, subordinati ad una vera lotteria determinata dal singolo orientamento del magistrato; così come risulta assolutamente increscioso dover verificare che, addirittura in uno stesso foro, a situazioni pressoché identiche corrispondano liquidazioni dei compensi assolutamente discordanti.

Risulta a questo punto quanto mai opportuno intraprendere azioni volte al conseguimento di pronunce necessariamente univoche in ordine alla liquidazione delle competenze e delle spese di giustizia, sul presupposto che non vi può essere Giustizia, né processuale né sostanziale, se a situazioni identiche non corrisponde identità di trattamento in sede di liquidazione delle spese.

E’ evidente, a questo punto l’indifferibilità del rinnovo dei parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, L.247/2012.

Nelle more, in attesa che ciò avvenga, ma soprattutto dopo che questo sarà avvenuto, occorreranno correttivi volti ad assicurare che, nella fase di liquidazione delle competenze giudiziali, i Magistrati siano vincolati a:

  1. non liquidare importi inferiori a quelli indicati nei valori medi del Decreto Ministeriale di cui all’ art. 1, comma 3, L.247/2012, salvo particolari casi da motivarsi;
  2. ad applicare, se espressamente richieste e se dovute, le maggiorazioni previste dal Decreto Ministeriale di cui all’ art. 1, comma 3, L.247/2012;
  3. a liquidare, in aggiunta alle competenze giudiziali e se espressamente richiesti, gli importi per l’attività stragiudiziale previsti dal D.M. 55/2014, capitolo IV, art. 20, tab. 25, in quanto documentata o dall’emanando Decreto Ministeriale di cui all’ art. 1, comma 3, L.247/2012;
  4. a liquidare le spese sostenute, documentate ed indicate in apposita nota spese che gli Avvocati si impegnano ad allegare alla produzione di parte;
  5. a liquidare le competenze e le spese spettanti al difensore in gratuito patrocinio con decreto di pagamento, osservando il dettato normativo

Ovviamente, l’avvocatura tutta confida che approcciandosi a tale opera si tenga conto non tanto del fortissimo disagio denunciato da una intera categoria, ma soprattutto degli impietosi dati statistici che rappresentano l’ingiustificato impoverimento della classe forense e la progressiva scomparsa della stessa. Purtroppo, se non si agirà per tempo, a scomparire non sarà l’Avvocatura tout court, ma i valori che la stessa rappresenta. Solo un professionista libero, scevro da condizionamenti, capace di difendere i diritti dei cittadini contro i grandi potentati economici, difatti potrà fregiarsi ancora del titolo di Avvocato, in mancanza ci troveremo tutti – anche la Magistratura – di fronte all’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria. E a rimanerne impoverita sarà l’intera società.



<p style="color:#fff; font-weight:normal; line-height:12px; margin-bottom:10px;">Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta la nostra Privacy Policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.</p> Leggi la nostra cookie policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi