IL DESIDERIO DI ESSERE GENITORE

IL DESIDERIO DI ESSERE GENITORE

Prendendo spunto dalla sentenza resa dalla Corte costituzionale n. 221 del 2019, l’articolo ripercorre in maniera succinta l’evoluzione interpretativa della l. n. 40 del 2014, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, della casistica in tema di adozione, offrendo spunti di riflessione sulla opportunità di un intervento legislativo al fine di riconoscere alle coppie samesex il diritto alla genitorialità attraverso la tecnica della procreazione medicalmente assistita.

La recente sentenza resa dalla Corte costituzionale n. 221 del 2019, chiamata a rendere fruibile anche alle coppie omosessuali tout court la Procreazione Medicalmente Assistita, indipendentemente dalla circostanza che uno dei loro componenti sia affetto da patologie tali da porre condizioni obiettive di infertilità e sterilità, ripropone il dibattito sul principio dell’autodeterminazione e del diritto al rispetto della decisione di diventare genitore e soprattutto su come diventarlo, sia questo in modo naturale che tramite fecondazione assistita o mediante la procedura di adozione.

La materia, assai delicata, coinvolge tematiche eticamente sensibili, quali il diritto-dovere di essere genitore, e impone di ricercare il ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze; ed è compito del legislatore recepire e fare proprie le volontà e le esigenze della collettività, traducendo in dettati normativi le istanze e le richieste maggiormente radicate nella coscienza sociale, bilanciando gli interessi, etico-sociali, in conflitto.

In questo senso la l. n. 40 del 2004 costituisce, senza dubbio, e per come ha avuto modo di sottolineare il Giudice delle Leggi, la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali».

Ma proprio il processo scientifico e tecnologico offre il fianco al bilanciamento degli interessi in gioco. Se, infatti, da un lato oggi la scienza scinde l’atto sessuale dalla procreazione, mediata dall’intervento medico, dall’altro pone incertezza se e quando ed in che limiti si possa configurare il diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale.

In altro modo, dobbiamo chiederci se il desiderio di essere genitore, tramite l’uso delle tecnologie mediche oggi conosciute, possa sempre essere soddisfatto, ovvero se sia ammissibile prevedere che l’accesso a tali pratiche, avvenga a determinate condizioni, in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato.

La l. n. 40, per come è noto, ha adottato una linea restrittiva, di carattere oggettivo, sulla scorta della funzione delle tecniche mediche e scientifiche che si pongono quale rimedio alle cause patologiche che impediscono la procreazione: la sterilità o infertilità umana e di carattere soggettivo, indirizzandone il ricorso a determinati nuclei familiari.

Posto ciò è evidente come il legislatore abbia escluso la funzione della PMA quale strumento di realizzazione del ‘desiderio di genitorialità’ alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati, allorquando stabilisce il ricorso e l’accesso a tale tecnica al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana e sempre che non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere tali cause, alle sole coppie eterosessuali. (cfr art. 1 e art. 4, l. n. 40 del 2004).

Si è detto che la preclusione alle coppie omossessuali all’accesso alla PMA sia giustificata dalla finalità terapeutica assegnata dal legislatore ed in tale senso anche gli interventi precedenti resi dalla Corte costituzionale, pur allargando le maglie per la fruizione di tale terapie ad altre due categorie di aspiranti genitori, hanno sempre rispettato la scelta legislativa di fondo: quella, cioè, di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna.

La recente sentenza della Corte costituzionale, in più punti per nulla condivisibile, viceversa, è diretta ad affrontare l’ammissibilità alla PMA delle coppie omosessuali, tout court, ed offre spunti di riflessione di non poco conto.

In primo luogo se siano costituzionalmente corrette, come si sostiene, entrambe le idee guida nel sistema delineato dal legislatore del 2004, allorquando escludono, dal ricorso alle pratiche riproduttive, ulteriori posizioni soggettive quali le coppie omossessuali maschili e femminili e se tale esclusione possa essere valutata quale discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

Se possiamo affermare che l’infertilità fisiologica, della coppia omossessuale, possa essere equiparata a quella patologica delle coppie eterosessuali, o se viceversa siano «fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti».

Se il mancato accesso alle PMA alle coppie omossessuali equivalga a negare all’individuo il diritto a mettere al mondo un figlio sulla scorta di un orientamento sessuale, deprimendone la dignità.

Se infine l’unico nucleo familiare che il legislatore può erigere a modello di riferimento normativo sia quello formato da una donna e da un uomo.

Se il soddisfacimento del diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali possa essere solo esaudito, dal legislatore, attraverso l’istituto dell’adozione.

Tali interrogativi, di non poco conto, sia sul piano etico che su quello giuridico sono rimasti, tutt’ora, irrisolti nonostante l’intervento del giudice delle Leggi.

La Corte costituzionale, nell’escludere in radice, alle coppie formate da due donne, il ricorso alla PMA, ha confermato come il legislatore possa riservare l’inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica, senza che questa possa essere fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

Ma l’iter logico-giuridico usato dal Giudice sembrerebbe dar luogo a delle evidenti contraddizioni.

Infatti, pur ricomprendendo nella nozione di formazione sociale – nel cui ambito l’art. 2 cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico – non solo la famiglia tradizionalmente riconosciuta ma anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone del medesimo sesso (sentenza n. 138 del 2010; similmente, sentenza n. 170 del 2014), allo stesso tempo esclude che la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (sentenza n. 162 del 2014), poiché deve essere bilanciata con altri interessi costituzionalmente protetti.

Proprio da tale bilanciamento di interessi e dalla funzione del legislatore di trarre un punto di incontro tra le opposte visioni, che viene esclusa alle coppie omosessuali la scelta di ricorrere a tecniche di PMA, che già di per sé, alterano le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, e che, a detta del Giudice, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico.

Tali conclusioni non sopiscono affatto il dibattito sul punto, che implica scelte legislative forti e scevre da qualsiasi condizionamento di ordine etico e religioso e che pongono dubbi interpretativi di non poco conto sulla decisione resa dalla Corte costituzionale.

Negare in radice il diritto alle coppie omossessuali femminili di accedere alla PMA, giustificato dal rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato e dal grado di accettazione del fenomeno della cosiddetta ‘omogenitorialità’ nell’ambito della comunità sociale, e viceversa ritenere ammissibile l’adozione di minori da parte di coppie omosessuali femminili, ed in particolare dell’adozione non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d, l. 4 maggio 1983, n. 184, per il sol fatto che il beneficiario sia già venuto
alla luce, equivale a dire di essere sdraiati sul letto di Procuste.

La lettura offertaci da questi occhiali è bifocale, si esclude il diritto di essere genitore – in ragione del proprio orientamento sessuale – mediante la tecnica alternativa alla procreazione  naturale, ma viceversa si valuta, negativamente, che la sussistenza del requisito dell’interesse del minore possa fondarsi esclusivamente sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner.

Se tuttavia è escluso un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere e anche generare figli, per quale ragione – viceversa – l’essere genitore omossessuale è garantito a fasi alterne?

Ci auguriamo che il legislatore inforchi al più presto delle lenti che attuino condizioni ‘di partenza’ uguali e che riconoscano alle famiglie composte da genitori amorevoli e sensibili alle attitudini dei figli quel nido sicuro dove crescere ed esplicare al meglio i propri interessi, a prescindere dall’orientamento sessuale, religioso ed ideologico.
Di AURELIA ZICARO

 

 

[Immagine da Pixabay]



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