AUTOREFERENZIALITA’ CULTURALE E DIRITTI UMANI

AUTOREFERENZIALITA’ CULTURALE E DIRITTI UMANI

I Paesi europei sono interessati ormai da decenni da un elevato flusso migratorio, che ha determinato importanti modificazioni nel tessuto socio-culturale dei singoli contesti nazionali di arrivo.

L’elasticità che ha caratterizzato il sistema ha consentito, nella maggior parte dei casi, di evitare i conflitti di civiltà che si sarebbero verificati allorché ogni Stato ospitante si fosse rivelato autoreferenziale, ponendosi in una situazione di antinomia e concorrenza rispetto alle culture esterne.

Vi sono, però, dei casi nei quali il conflitto di civiltà è inevitabile in considerazione del fatto che il contrasto sussiste con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico di arrivo e, pertanto, non è solo di carattere culturale, ma anche giuridico.

In tali situazioni potrebbe verificarsi una deminutio della tutela degli stessi diritti umani.

L’ambito nel quale il problema si declina maggiormente è quello delle relazioni familiari, soprattutto con riferimento ai migranti provenienti dall’area islamica, che per lo più sono poligami, condizione considerata dalla Comunità internazionale “lesiva della donna e della sua dignità personale, oltre che discriminatoria”.

Si pone, allora, il problema di stabilire se sia possibile consentire l’ingresso di più mogli dello stesso marito, attraverso l’istituto del ricongiungimento familiare. Le difficoltà sussistono anche con riferimento al figlio minore, allorché il ricongiungimento madre/figlio determini una situazione di poligamia nel Paese di arrivo.

Le direttive comunitarie escludono perentoriamente la possibilità di autorizzare il ricongiungimento familiare con un coniuge che risulti già coniugato sul territorio dello Stato membro. Il divieto può essere derogato nel caso in cui la domanda provenga da minore (CEDU ART. 8/1990, rimette la soluzione “all’ordine pubblico”, come nel caso di un figlio di prime nozze di un marocchino che intendeva ricongiungersi al padre soggiornate in Olanda con seconda moglie- Direttiva CE 2003/86, art. 4: “ in caso di matrimonio poligamo se il soggiornante ha un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, il medesimo non autorizza il ricongiungimento familiare di altro coniuge”).

In Italia l’unico rapporto coniugale riconosciuto e tutelato è quello previsto dall’art. 29 Cost., quindi il matrimonio monogamico fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

In linea generale, pertanto, essendo il matrimonio poligamico contrario ai principi generali dell’ordinamento il ricongiungimento familiare delle mogli successive alla prima non è consentito.

In questo quadro si inserisce, però, il testo unico “sull’immigrazione e le condizioni dello straniero”, il quale pone in rilievo l’interesse superiore del minore, prevedendo una clausola di garanzia nel caso in cui sia necessario tutelarne lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età, e le condizioni di salute.

La questione che si pone è, dunque, la seguente:

è possibile autorizzare il ricongiungimento del minore con l’altro genitore quando l’ingresso di questo sul territorio dello Stato determinerebbe una situazione di poligamia tra i genitori vietata dall’ordinamento, seppur in presenza di un superiore interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata nel rispetto del diritto alla bigenitorialità?

Sul punto si inserisce l’art. 29, comma 1, lett. b, del summenzionato testo unico che prevede il ricongiungimento di figli naturali (non potendosi trattare in maniera diseguale fattispecie analoghe), nonché la giurisprudenza italiana, che nel corso degli anni è passata da un atteggiamento di ostilità ad un’apertura, al fine di garantire una maggiore tutela del minore.

La Corte d’Appello di Torino, con una pronuncia risalente al 2001, in riforma di una decisione del Tribunale per i Minorenni, riconosceva il ricongiungimento del minore con la madre, dotata di un permesso di soggiorno a scadenza per motivi di salute, ritenendo che, in caso contrario, il minore sarebbe stato privato del diritto alla bigenitorialità ed avrebbe vissuto una situazione gravemente pregiudizievole per il suo sviluppo psico fisico, in applicazione anche dell’art. 31, comma 3, T. U. La Corte evidenzia e sottolinea che il ricongiungimento in tal caso è giustificato “dall’interesse esclusivo del minore, per garantirgli la vicinanza del genitore, indipendentemente che questo fosse o meno sposato con l’altro genitore e che fosse sposato in regime monogamico o poligamico”.

In sostanza, in presenza di minori l’interesse preminente degli stessi all’unità familiare ed alla bigenitorialità, nonché ad una crescita e ad uno sviluppo psico fisico equilibrato, viene riconosciuto e tutelato, determinando nei fatti un affievolimento dei principi generali dell’ordinamento riguardanti la poligamia e l’uguaglianza tra i coniugi.

Sarebbe auspicabile che sul punto venissero dettate normativamente delle regole certe, in modo da garantire che tutte le fattispecie analoghe vengano trattate comunemente e non si verifichino disparità dettate dall’accoglimento di diverse linee interpretative.
Di CARMEN BONSIGNORE e ANTONELLA PANICO

 

 

[Immagine da Pixabay]



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