FURTI DI REPERTI ARCHEOLOGICI E OPERE D’ARTE

FURTI DI REPERTI ARCHEOLOGICI E OPERE D’ARTE

Incertezze normative

Uno dei problemi sommersi che affligge il Paese, ricco di antichità e beni culturali, è il furto di reperti archeologici e di opere d’arte.
Secondo un’elaborazione della Camera di commercio su dati Interpol, ARCA e Arma dei Carabinieri, si stima che avvengano 55 furti al giorno, pari a circa 20 mila opere all’anno, con un giro d’affari nel mercato dell’arte illegale ‘non tracciabile’ che, a livello globale, vale 9,3 miliardi di euro.
Il mercato dei c.dd. tombaroli sarebbe più redditizio di quello della droga.

È evidente che la lotta al goldbuster sia quasi proibitiva: innanzitutto perché, vista la copiosità di aree e parchi archeologici riversati su tutta la penisola, il controllo – soprattutto notturno – di tutti i siti e necropoli rappresenta un’impresa difficile e costosa. Peggio ancora quando i reperti sono immersi in mare. Di più, non ci si può avvalere del supporto prezioso delle unità cinofile, come per il narcotraffico.
Le difficoltà restano nonostante l’impegno delle forze dell’ordine che, con professionalità e metodo scientifico, realizzano periodiche individuazioni di traffici illeciti. Numerosi sono i casi in cui i predoni d’arte vengono colti in flagranza con ‘ferri del mestiere’ (attrezzi da scavo, metal detector) o in possesso di reperti (corredi funerari, monete, anfore,…).

Il mercato è fiorente e troppi profanatori della storia si aggirano liberamente per spiagge e necropoli.

Sotto l’aspetto normativo, la tutela dei beni culturali rappresenta anzitutto un principio fondamentale di rango costituzionale ex art. 9 cost.
Questo, per un verso, consente al legislatore di predisporre strumenti di prevenzione e repressione dei comportamenti lesivi del patrimonio culturale, artistico e archeologico; e, dall’altro, permette di considerare le risorse culturali come bene giuridico essenziale.

In questo contesto, la legge speciale (il c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lg. n. 42 del 2004) è diventata essenziale per regolare, anche sotto l’aspetto penale, tutta la materia della tutela del patrimonio culturale, segnatamente i «beni di rilievo culturale pubblici e privati» (con una chiara differenziazione nella definizione del rilievo culturale a seconda che essi siano pubblici o privati).

Ai beni pubblici, secondo quanto previsto dell’art. 12, comma 1, del Codice, si applica una presunzione di interesse storico ed artistico: si considerano beni culturali le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro Ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice «interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico». Rientrano in tale alveo i beni mobili o immobili che costituiscano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile.
Il rilievo culturale si presume fino a quando non venga effettuata una verifica da parte del Ministero e, soltanto laddove la verifica dimostrasse la carenza di interesse culturale, il bene non sarà più tutelato dal Codice.

Per i beni culturali di natura privata, invece, la tutela penale è prevista solo laddove sussista la dichiarazione di interesse culturale.

Nella prassi, si crea spesso un problema di coordinamento interpretativo tra Codice dei Beni Culturali e Codice penale.
Si attende da molti anni un testo di legge che introduca innanzitutto nuove fattispecie criminose, come «il furto di bene culturale» e «il traffico illecito di beni culturali» e che inasprisca le pene per ricettazione e riciclaggio legati all’arte.

L’art. 176 del Codice dei Beni culturali sull’«Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato» stabilisce che «Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50».
Si nota, in primis, che il bene giuridico protetto dalla norma è il ‘bene culturale’: vengono tutelati tutti quei beni (ritenuti pubblici) indicati dettagliatamente all’art. 10, d.lg. n. 42 del 2004, «che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Requisito ulteriore richiesto ai fini della sussistenza del reato in esame, è rappresentato dal fatto che questi stessi beni appartengano allo Stato, ai sensi dell’art. 91 del medesimo decreto legislativo.

Quindi, la fattispecie si configura quando l’autore si impossessa di beni culturali dello Stato (sotterrati o immersi nel mare): è il c.d. «furto archeologico».

È evidente che, a differenza del generico reato di furto previsto dal Codice penale, ai fini della configurazione del reato specifico di furto archeologico non è richiesta né un’azione sottrattiva della cosa, né il dolo specifico, cioè il profitto per sé o per altri. Il furto di un bene culturale, già astrattamente, si caratterizza per un valore superiore a quello dei beni comuni, ma, se sotto l’aspetto nozionistico appare corretto il conferimento di una tutela rafforzata al furto archeologico rispetto al furto sic et simpliciter, sul piano sanzionatorio si colgono incongruenze manifeste di particolare gravità.
Il caso da evidenziare attiene l’ipotesi della flagranza di reato: laddove il tombarolo venisse colto in flagranza di scavo, con danneggiamento dei reperti, le forze dell’ordine potrebbero contestare il reato di furto previsto dal codice penale (art. 624 e art. 625) nella forma aggravata e, per tale ragione, in teoria, dovrebbero procedere all’arresto obbligatorio dei responsabili, ai sensi dell’art. 380 del c.p.p., ma, dalla lettera del menzionato testo normativo, si comprende che il codice di procedura penale non riconosce il potere di procedere all’arresto obbligatorio in flagranza di responsabili.
Quindi gli operatori di polizia e l’Autorità Giudiziaria dovranno applicare la legge speciale (Codice dei Beni culturali), che prevale sulla norma penale ordinaria e non potranno procedere all’arresto in flagranza in quanto il prevalente art. 176, d.lg. n. 42 del 2004 non contempla tale ipotesi.
Si riscontra, insomma, l’anomalia per la quale una norma speciale, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, che nasce per tutelare in maniera rafforzata il patrimonio culturale, finisce per non salvaguardare lo stesso.

In prospettiva, sarebbe opportuno:

– potenziare il sistema di controllo con maggiori investimenti in dotazione strumentale sui siti archeologici (videocamere,…);
– procedere a nuovi accordi internazionali con i musei esteri per favorire la restituzione di opere rubate;
– prevedere un inasprimento delle pene a carico dei c.dd. tombaroli e introdurre la previsione dell’arresto in flagranza;
– predisporre un numero verde con collegamento diretto al nucleo di tutela del patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri per le segnalazioni dei cittadini dei reati contro il patrimonio culturale.



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