LA CRISI FAMILIARE NON GENERI ‘NUOVI POVERI’ – COMUNICATO 20.01.22

LA CRISI FAMILIARE NON GENERI ‘NUOVI POVERI’ – COMUNICATO 20.01.22

Stando all’ultimo rapporto della Caritas, i nuovi poveri sono i padri separati non collocatari. Dei complessivi 4 milioni, circa, 800.000 sono ridotti sotto la soglia di povertà. Il 46% del totale dei poveri italiani.

Nel 94% dei casi, in costanza di separazione, il genitore collocatario prevalente è la madre e perciò al padre spetta il versamento dell’assegno di mantenimento. Solo al 30% dei padri, inoltre, è concesso conservare l’abitazione della casa familiare; il restante 70% deve provvedere a una nuova sistemazione. Possono aggiungersi altre spese rilevanti ( mutuo, impegni economici precedentemente assunti,…).

Le decisioni in ordine ai termini dell’affidamento in fase di crisi familiare devono sempre essere calibrate sul miglior interesse del minore. Questo è fuor di discussione.
L’auspicio è, però, che le determinazioni siano assunte con sensibilità ed equità, tenuto conto della sostenibilità economica della vita di entrambi i genitori. Padri e madri devono poter continuare a condurre una vita dignitosa anche dopo lo scioglimento dell’unità familiare, anche per garantire il contenimento della litigiosità e la serena relazione con i figli.

Dallo scorso maggio si fa menzione del ‘Bonus genitori separati’ tra le misure a sostegno dei genitori lavoratori, pe ril caso in cui non siano riusciti a mantenere la continuità nel pagamento dell’assegno di mantenimento durante il periodo pandemico. Finora, però, soltanto intenzioni.
Per quanto non si condivida la logica del sussidio, tale contributo potrebbe rappresentare un primo passo per un sostegno concreto. Più utili, per vero, soluzioni che possano servire a sostegno strutturale e definitivo, e soprattutto che non si prestino a distorsioni nella fase di erogazione, vanificando lo sforzo economico posto a carico della collettività.

Meritocrazia Italia a tal fine propone:
– la previsione di canoni di locazione agevolati per i padri separati, se del caso con destinazione delle abitazioni in disuso di proprietà dei comuni, soprattutto a favore di chi già ha a suo carico il pagamento di un mutuo o comunque in caso di comprovate esigenze finanziarie;
– di tener conto, in sede decisionale giudiziale, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, delle esigenze concrete e delle spese che effettivamente il padre è obbligato a sostenere, attraverso una valutazione complessiva che non si limiti alla quantificazione delle sole entrate in virtù dell’attività lavorativa svolta dallo stesso;
– la previsione di un percorso di sostegno psicologico per quei genitori che si trovano in una grave situazione di indigenza;
– la deducibilità fiscale sia per l’assegno di mantenimento dovuto ai figli minori, in quanto logica minor entrata effettiva per il soggetto sul quale grava l’onere, sia per l’assegno divorzile una tantum versato al coniuge, oggi non deducibile e non soggetto ad imposta per chi lo riceve, al fine di un trattamento fiscale paritario;
– di creare un fondo fiduciario comune a favore dei figli che, in termini percentuali secondo equità, va alimentato da entrambi i genitori, ove ve ne siano le possibilità.



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