LA GIUSTIZIA IN CALABRIA

LA GIUSTIZIA IN CALABRIA

Tra limiti strutturali e carenza di dotazione organica

Il tema della Giustizia, tra gli altri, è particolarmente avvertito nella regione Calabria. Specie sul piano infrastrutturale.

In negativo, ne sono emblema i tempi di realizzazione (l’opera è iniziata ben 29 anni fa) del nuovo Tribunale di Locri, che ha visto solo nel mese di aprile 2021 la riapertura del cantiere.

Non mancano momenti di virtù. Dall’aula bunker di Lamezia Terme, costruita in tempi record in occasione del maxi processo Rinascita Scott, alla nuova Procura della Repubblica di Catanzaro, in via di ultimazione grazie all’impulso del Procuratore capo di Catanzaro.

Se nel settore delle strutture dedicate all’amministrazione della giustizia sono presenti esempi positivi, le risorse umane che dovrebbero far funzionare i Tribunali non solo non vengono reintegrate nonostante i numerosi pensionamenti, ma subiscono anche le mortificazioni del tipo di quelle subite dai tirocinanti della giustizia, formati per anni per poi essere sostituiti da altri precari o non sostituiti né stabilizzati.

Il funzionamento di un settore nevralgico non solo per l’economia ma soprattutto per la tutela dei diritti dei più deboli viene rimesso alla forza all’abnegazione e allo stacanovismo degli operatori della giustizia tutti, dai magistrati agli avvocati, dai cancellieri agli ufficiali giudiziari, dagli ausiliari del magistrato alla polizia giudiziaria, in un’ottica di collaborazione costruttiva. Nessun impegno, però, può umanamente sopperire alla grave carenza di personale e mezzi.

Non può che auspicarsi la stabilizzazione dei tirocinanti della giustizia già formati per anni nei Tribunali tramite un corso già svolto (al quale dovrebbe seguire un concorso dedicato), l’immissione in ruolo dei magistrati e dei cancellieri già vincitori di concorso o attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori. Ovvia la richiesta di più risorse e mezzi, unitamente a una reale digitalizzazione del sistema per tutte le attività che non è necessario compiere in presenza, a cui deve fare da contraltare una maggiore organizzazione delle attività da compiere in presenza (come le testimonianze nel processo civile e penale e la garanzia della salvaguardia del principio dell’oralità nel processo penale per tutte le udienze in cui il collegamento da remoto violerebbe il diritto difesa costituzionalmente garantito), incentivando invece lo strumento informatico tramite piattaforme sicure per continuità del collegamento e sicurezza dei dati in tutte le udienze in cui non sia indispensabile lo svolgimento in presenza.



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