NECESSARIA LA PROROGA DELLE SCADENZE RELATIVE ALL’EMISSION TRADING SYSTEM IN COSTANZA DI EMERGENZA SANITARIA – COMUNICATO 26.03.2020

NECESSARIA LA PROROGA DELLE SCADENZE RELATIVE ALL’EMISSION TRADING SYSTEM IN COSTANZA DI EMERGENZA SANITARIA – COMUNICATO 26.03.2020

Le misure adottate dal governo italiano per contenere l’epidemia devono tener conto dei disagi e delle disfunzionalità che l’emergenza Covid 19 ha comportato per alcuni importanti adempimenti ambientali di prossima scadenza, tra i quali si annoverano certamente le scadenze comunicative e adempitive relative al Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Come è noto, l’ETS rappresenta il principale strumento amministrativo adottato dall’Unione europea per controllare le emissioni di inquinanti e per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione (nel rispetto dei vincoli ambientali imposti dal protocollo di Kyoto), mediante applicazione del principio “cap and trade” che stabilisce un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di “quote” di emissione (1 tonnellata di CO2 equivalente= 1 quota o EUA).

Ad ogni operatore industriale/aereo che rientri tra quelli soggetti alla Direttiva viene quindi assegnato un “cap” di emissioni di CO2eq e conseguentemente un numero massimo di quote a titolo gratuito, con la previsione annuale dell’obbligo di adempiere: entro il 31 Marzo all’invio della Comunicazione verificata delle emissioni di gas a effetto serra relative all’anno 2019 ed, entro il 30 aprile, alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni prodotte nell’anno precedente.

Ciò comporta che se le emissioni non hanno superato il cap assegnato, l’impresa avrà disponibilità di quote da vendere (trade) sul mercato delle quote (sotto forma di EUA, CER o ERU), mentre, al contrario, se l’azienda avrà prodotto emissioni oltre il cap assegnato, dovrà reperire le quote mancanti acquistandole dal mercato.

Appare allora evidente la necessità della proroga delle menzionate scadenze comunicative e adempitive al 30 settembre 2020, considerando la diretta ricaduta, in termini di difficoltà operative ed attuative, che la pandemia in essere e le correlate misure di contrasto hanno comportato per le aziende del settore, le quali, in mancanza del paventato intervento di rinvio, sarebbero tenute a sopportare in termini di elevate sanzioni amministrative, piuttosto che in termini di lievitati costi di riacquisto delle quote di emissione “ultra cap”, in una situazione di obiettiva debolezza di mercato e di altrettanto difficile tenuta in termini di sostenibilità e competitività in un settore che annovera, in Italia, oltre 1200 operatori qualificati.



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