Assistenza sanitaria in orario scolastico per gli alunni con disAbilità

Assistenza sanitaria in orario scolastico per gli alunni con disAbilità

Sia data effettività ai diritti

L’assistenza sanitaria in orario scolastico è un diritto per gli alunni con disAbilità, specie ove richiesta dalla severità di patologie complesse o malattie rare.
In presenza di alunni che soffrono di patologie quali epilessia, disfagie severe, portatori di tracheotomie, che richiedono la somministrazione degli alimenti tramite PEG, con difetti del tubo neurale che provocano problematiche gravi, eterogenee e a insorgenza improvvisa, l’assistenza non può essere affidata a operatori socio-sanitari o assistenziali, ma esclusivamente a professionisti sanitari altamente specializzati, come gli infermieri.

In Italia, tuttavia, tale diritto resta spesso inattuato per via della cronica carenza nell’ambito delle ASL territorialmente competenti di fondi, oltreché di personale sanitario/infermieristico all’uopo dedicato.

Le famiglie sono sovente costrette ad adire le autorità giudiziarie per ottenere la tutela del diritto costituzionalmente garantito alla istruzione dei propri figli ovvero a provvedere personalmente o con mezzi propri all’assistenza sanitaria dei minori in ambito scolastico e, nei casi più complessi, a rinunciare alla frequenza scolastica degli stessi.

L’assistenza infermieristica durante l’orario scolastico dedicata agli alunni con disAbilità deriva dalla corretta applicazione dell’art. 38 cost., che sancisce il diritto fondamentale all’istruzione dei soggetti con diverse abilità, dai pronunciamenti della Corte costituzionale, per la quale il diritto va assicurato mediante «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap (rectius persone con disabilità) la frequenza degli istituti di istruzione» (sentenza n. 215 del 1987), dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 18 del 2009, che all’art. 24 statuisce che gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disAbilità all’istruzione, anche attraverso un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno.

La l. n. 104 del 1992 precisa che l’integrazione scolastica della persona con disAbilità si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

L’assistenza sanitaria necessaria per la frequenza scolastica compete al Servizio Sanitario Nazionale e la l. n. 104 attribuisce alla competenza delle ASL, tra gli altri, i compiti di «assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale» e di «assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche».

Il sistema normativo che disciplina il diritto allo studio di un soggetto con disAbilità è, come riportato, abbastanza corposo, ma evidentemente non sufficiente o almeno non sufficientemente coordinato nel prevedere e soprattutto garantire l’assistenza sanitaria specialistica in ambito scolastico degli alunni con disabilità.
L’assistenza sanitaria scolastica di fatto non è specificamente normata a differenza della assistenza domiciliare integrata, benché la prima richiederebbe l’intervento delle medesime figure sanitarie specialistiche rispetto alla seconda.

La gestione del servizio resta di competenza regionale, ma notevoli sono le differenze tra le varie Regioni e anche all’interno delle stesse i livelli di assistenza possono variare molto tra Comuni e tra una Asl e l’altra.
In Italia ci sono Asl che, nella programmazione dei propri servizi di assistenza, prevedono regolarmente risorse destinate all’assistenza a scuola di alunni con disAbilità, e altre che non dispongono di fondi sufficienti ovvero di personale specializzato ad erogare servizi di questo genere ed altre ancora che addirittura negano la propria competenza in materia.

All’uopo, sarebbe auspicabile l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di questa competenza da parte dello Stato, così da evitare lunghi contenziosi e consentire una regolare programmazione delle risorse umane e finanziarie da parte delle Asl.
Occorrerebbe:
– stanziare fondi suppletivi per garantire un’assistenza infermieristica più capillare negli istituti scolastici;
– introdurre norme in materia di assistenza scolastica integrata equiparando la stessa all’assistenza domiciliare integrata;
– che fosse inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) l’assistenza scolastica infermieristica.



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