COESIONE SOCIALE E CODICE DEGLI APPALTI

COESIONE SOCIALE E CODICE DEGLI APPALTI

Tempo di riforme

Progettare un mondo che sia in grado di muoversi lungo le direttrici della coesione sociale significa attuare progetti volti superare importanti ostacoli.
Secondo una comune definizione «la coesione sociale indica l’insieme dei comportamenti e dei legami di affinità e solidarietà tra individui o comunità, tesi ad attenuare in senso costruttivo disparità legate a situazioni sociali, economiche, culturali, etniche». Non è pura demagogia, non è solo teoria da proclamare nelle sedi istituzionali. Oggi più che mai la coesione sociale deve essere l’obiettivo concreto di un nuovo cammino, in tutte le direzioni del vivere sociale.
Ne prende atto la composizione del PNRR, che traccia il percorso di un rinnovo radicale del complessivo sistema Paese. Raggiungere obiettivi di solidarietà, superare le barriere sociali, economiche, culturali ed etniche è, infatti, scopo trasversale, che tocca tutte le missioni del Piano per la ripresa del Paese.

Tra l’altro, s’impone la necessità di una rilettura della disciplina sugli appalti, attraverso la definizione di nuovi criteri per la valutazione degli appalti improntati agli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Un’occasione per affrontare il tema da un punto di vista differente rispetto al passato.

Non sarebbe un esperimento nuovo.
Già in passato, a fronte dell’emersione verticale dell’interesse ambientale nelle politiche europee, anche in materia di appalti pubblici, il tema aveva iniziato ad assumere autonoma rilevanza, divenendo oggetto di un vivace dibattito sia nelle pronunce giurisprudenziali, sia a livello istituzionale.
Non è poi così difficile (come forse può apparire) avvicinare il concetto di coesione, di per sé fondamentalmente liquido, a un sistema normativo fatto di regole puntuali. Non è difficile nella misura in cui si consente a questi nuovi pilastri sociali di operare una modifica dall’interno, incidendo sui presupposti.

In questa direzione muoveva già la direttiva 24/2014/UE, che, a proposito di appalti, declinava li principio della sostenibilità sia come obbligo positivo («[n]ella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»), sia come limite negativo («[n]essuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE»).

La fase di aggiudicazione dell’appalto resta quella maggiormente proiettata dalla sostenibilità, almeno in potenza, in particolare nella formulazione delle modalità di valutazione dell’offerta del contraente secondo la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mutando radicalmente il principale criterio a sostegno dell’economicità della prestazione, il ‘prezzo’, in favore del criterio del ‘costo del ciclo di vita’

Per ‘ciclo vita’ si intendono «tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione» (art. 2, comma 1, n. 20).
La portata innovativa della disposizione è ravvisabile nel fatto che le istanze ambientali non vengono più viste come specifici criteri di valutazione diversi dal prezzo, bensì inserite all’interno del nuovo concetto di ‘costo’.

Se l’appalto deve tendere alla realizzazione di opere a beneficio di una comunità, è coerente inserire criteri di valutazione che ne misurino l’impatto già nella fase di scelta e di selezione.

Probabilmente la macro-area più evidente – che può essere da esempio palese per chiarire il potenziale che si cela in una rinnovata lettura dei criteri di selezione improntata ai temi della sostenibilità – è proprio quella inerente alla sostenibilità ambientale. E, nello spettro della Green Economy, occorre rileggere ogni nuovo investimento. Lo stesso Programma del PNRR, per rispondere alle indicazioni europee, richiede che i progetti, tutti i progetti che saranno presentati, valutati ed accolti, non debbano danneggiare l’ambiente (do not significant harm) e debbano, oltretutto, lottare contro le disuguaglianze.
Realizzare, ad esempio, opere o servizi che, pur essendo dedicati alla collettività riescano ad essere direttamente funzionali anche per la sostenibilità ambientale, rappresenta un grande risultato. Così come intervenire con progetti che già alla base si inseriscono in un discorso di valorizzazione delle risorse vuol dire avere il giusto approccio al problema, ossia l’approccio di chi non pone rimedio alla presenza di un ostacolo, ma lo rimuove ab origine.

Ipotizzando un percorso ideale, probabilmente simile approccio, a lungo termine, porterebbe ad auspicare la realizzazione unica di opere capaci di soddisfare i bisogni di tutti.
Se oggi esiste ancora le necessità di operare interventi ad hoc per superare limiti od ostacoli attinenti al tema della coesione, probabilmente è perché una vera coesione ancora non esiste. Sarà raggiunta quando non esisterà più un percorso dedicato al superamento delle differenze o degli ostacoli in quanto tutto sarà già pensato per venire incontro alle esigenze di un’unica collettività al cui interno convivono e coesistono differenti realtà.
Oggi si sente forte la necessità di creare canali e spingere l’acceleratore sui temi della coesione perché se ne rileva un gap che necessita di essere colmato.



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