IMPOSTA DI SOGGIORNO. IL CALO DEI FLUSSI TURISTICI E L’INCIDENZA SULLE CASSE DEGLI ENTI COMUNALI

IMPOSTA DI SOGGIORNO. IL CALO DEI FLUSSI TURISTICI E L’INCIDENZA SULLE CASSE DEGLI ENTI COMUNALI

La tassa di soggiorno fu introdotta in Italia nel lontano 1910. In un primo momento fu applicata soltanto in stazioni termali e zone balneari. Successivamente, con il r.d.l. del 24 novembre 1938, l’imposta venne estesa a tutte le località turistiche, rimanendo attiva fino alla fine del 1988.

L’obiettivo dell’abolizione, al finire degli anni ‘80 del secolo scorso, fu quello di ridurre i costi del turista e favorirne la presenza (anche in vista degli allora imminenti mondiali di calcio del 1990).
Di fatto, però, l’abolizione dell’imposta non portò ai risultati sperati.
A seguito del federalismo fiscale comunale, con la l. n. 42/2009, nacquero nuove idee per una maggiore autonomia degli enti locali.

La conseguenza fu la re-introduzione della tassa di soggiorno per mezzo del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, valido solo per la città di Roma, e del d.l. 14 marzo 2011 n. 23, contenente i principi che avrebbero definito i punti cardine dell’imposta di soggiorno oggi in vigore.

Successivamente, a partire dal 2012, sempre più Comuni italiani hanno optato per la medesima soluzione.

L’imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo da quelli turistici, dalle città d’arte e dai capoluoghi di provincia. Le tariffe, le esenzioni e le varie scadenze dell’imposta sono decise dalle varie amministrazioni locali in seduta di consiglio comunale. Proprio per questo esiste una forte disomogeneità: si va da più di 5 euro negli hotel di lusso a Roma, ad un minimo di poche decine di centesimi nei bed and breakfast di alcuni piccoli comuni italiani. Le tariffe, quindi, variano a seconda del comune in cui è situata la struttura ricettiva, in base alla tipologia della struttura stessa (nelle strutture che sono considerate più lussuose l’imposta di soggiorno è generalmente più alta rispetto ad altre categorie, ad esempio gli hotel con numero elevato di stelle o le ville di lusso quasi sempre sono soggetti ad una tariffa più elevata degli agriturismi, o dei B&B o delle semplici locazioni turistiche) e in alcuni casi al periodo in cui si vuole soggiornare. All’interno di ogni regolamento comunale in cui sono definite le tariffe è prevista anche una serie di esenzioni per agevolare alcune categorie di visitatori. Le più diffuse sono: bambini/ragazzi, disabili, accompagnatori di disabili, autisti, volontari durante eventi calamitosi, forze dell’ordine in servizio, ecc.

Nel 2019 gli incassi a livello nazionale dell’imposta di soggiorno hanno superato i 622 milioni di euro, con un incremento del 13,7% rispetto ai 538 milioni del 2018. La crescita del gettito è dovuta anche all’estensione della city tax alle locazioni turistiche brevi, a decorrere dal 2017, ai sensi del d.l. n. 50 e dei numerosissimi regolamenti comunali.

Alle iniziali contestazioni per tale allargamento, non ha fatto seguito un apprezzabile contenzioso, per cui oggi è pacifico che nel campo di applicazione dell’imposta di soggiorno ricadano anche le locazioni turistiche.

I Comuni che hanno attivato l’imposta di soggiorno all’inizio del 2020 erano 1069 [dati dell’Osservatorio JFC].

Nel 2020, la pandemia e il lockdown hanno ridotto e poi azzerato gli incassi comunali da city tax, il cui andamento nell’anno in corso non è nemmeno lontanamente prevedibile. La riconversione in atto degli immobili turistici, attualmente privi di ospiti, verso utilizzi abitativi e transitori, ridurrà stabilmente il gettito fiscale nazionale anche per questo tributo, fino alla completa ripresa del turismo che, secondo l’Enit, supererà i volumi del 2019 solo nel 2023.

A causa dell’emergenza Coronavirus, i comuni italiani potrebbero ritrovarsi con una diminuzione del 20% nei bilanci del 2020, con un buco di 8 miliardi di euro.

La recente evoluzione normativa compiuta con il Decreto Rilancio contenuta nell’art. 180Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia») al comma 1 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro.
I commi 3 e 4 novellano alcune disposizioni concernenti il pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (quest’ultimo previsto per Roma capitale). I soggetti che incassano tali imposte o contributi devono successivamente versare al comune i relativi importi. La presentazione della relativa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, deve essere effettuata dal gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (comma 3). Il medesimo diritto di rivalsa è riconosciuto, ai sensi del comma 4, anche al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – dovuto per locazioni brevi. Viene quindi dettata la disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ovvero per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno.

Il fondo di cui al comma 1 mira a fornire un ristoro parziale ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

I minori incassi di city tax a causa della riduzione dei flussi turistici durante e dopo il lockdown, uniti ai tagli all’Imu (quota comunale), stanno mettendo a dura prova i bilanci comunali. Il Decreto Rilancio dispone infatti anche l’esenzione dalla prima rata Imu per gli stabilimenti balneari e termali e gli immobili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere (a condizione che le imprese proprietarie siano anche gestori delle attività). Il fondo di ristoro Imu ha una dotazione di 74,90 milioni di euro. L’esenzione ha effetto anche sulla quota Imu di competenza dei comuni, parimenti azzerata per tali categorie di immobili.
L’art. 180 Decreto Rilancio ha eliminato, di fatto, per il gestore della struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, i cui omessi o parziali riversamenti dell’imposta ai comuni sono inquadrabili, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione. Il gestore della struttura ricettiva è ora semplicemente Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Il 2020 è un anno funesto, di transizione, di assestamento su nuove basi, che modificheranno completamente la domanda e l’offerta turistica.

Il problema di liquidità degli enti locali rischia di diventare serissimo; l’esigenza di bloccare i pagamenti anche nel fisco locale per i contribuenti e le imprese colpite dalla crisi è evidente, ma è altrettanto chiaro che anche i Comuni necessitano di supporto. L’aiuto dovrebbe arrivare dalla Cdp con un’estensione a tutto campo delle anticipazioni di liquidità, e il confronto tecnico in corso deve sciogliere il nodo degli interessi. In una catena nella quale però ogni anello rimanda a un altro; anche la finanza locale deve infatti guardare alla partita europea, perché uno sblocco delle risorse Ue coinvolgerebbe anche loro.

Bisogna scongiurare il rischio di «un collasso dell’unica istituzione di prossimità» di un Paese in ginocchio. Per questo i sindaci chiedono un salvagente in quattro mosse:

  • un miliardo per le spese del semestre,
  • l’estensione del blocco delle rate a tutti i mutui, su cui il governo sta lavorando,
  • la liberazione di quote ulteriori degli avanzi di amministrazione,
  • il taglio degli obblighi di accantonamento a copertura delle mancate riscossioni.

Per risolvere il problema, si procede in ordine sparso: molte località hanno già assunto o stanno decidendo di sospendere l’imposta per tutto l’anno o per alcuni mesi (da Jesolo a Forte dei Marmi, da Fiuggi a Pescara, da Orvieto a Lucca, da Siena a Pompei, da Vicenza a Vasto, etc.), altre amministrazioni prorogano in avanti il versamento al Comune dell’imposta incassata (da Roma a Rimini, da Venezia a Fiesole, da Alessandria a Lecce, da Ancona a Brescia, etc.).
C’è poi chi richiede di restituire le somme versate agli operatori del ricettivo o chi ragiona su una riduzione dell’imposta stessa (ad esempio Arzachena o Vico del Gargano) e chi incrementa gli investimenti di marketing sul turismo utilizzando in maniera più massiccia i fondi ricavati dall’imposta di soggiorno per il sostegno all’economia turistica (ad esempio Sanremo).

A prescindere da quello che sarà messo in atto nel 2020, questa situazione potrebbe portare ad un ripensamento della tassa di soggiorno in quanto tale.

Essendo per lo più un tributo ‘di scopo’, destinato a migliorare la fruizione delle infrastrutture locali dedicate al turismo (e non solo – pensiamo alle piste ciclabili, agli arredi urbani, alla manutenzioni di parchi e luoghi di interesse, la sicurezza), è probabile che, se cambia il modello di domanda (spiagge meno affollate, entrate contingentate, ecc…), sarà da cambiare anche l’offerta e da ripensare a come imporre la tassa di soggiorno. Se davvero si ridimensiona l’overturismo, allora anche il territorio si consuma meno. Questo vuol dire meno turisti, meno ricavi, ma anche meno costi, sul lungo periodo.

Quali potrebbero essere le nuove forme di esazione della tassa di soggiorno?

Intanto, si potrebbe considerare tutto l’indotto legato al comparto turistico: non solo imposizione sulle presenze del ricettivo, bensì anche sui servizi a terra.

Esistono già esempi virtuosi che favoriscono l’esazione della suddetta tassa, non identificandola propriamente come tale.

Per esempio. In Svizzera, i turisti viaggiatori possono acquistare card con le quali pagare trasporti pubblici, eventi culturali, musei, ecc; quindi, già destinando una quota dell’esazione ai destinatari diretti. Ad Helsinki, addirittura vengono utilizzate le chiavi magnetiche degli hotel per caricare il credito di cui disporre durante la permanenza e con il quale utilizzare tutti i servizi della città. In Costa Rica si paga la tassa di ‘imbarco’ all’aeroporto ed una quota resta in loco per i servizi di manutenzione.

In Italia potrebbero essere adottate soluzioni simili, eventualmente valutando una ripartizione equa delle somme, che vadano, almeno in parte, a favore delle amministrazioni comunali, per rispondere alle esigenze di sicurezza e manutenzione di spazi pubblici.

 

 

 

Fonti:

Sole24Ore; Federalberghi.it; Qualitytravel.it



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