Impresa e sostenibilità

Impresa e sostenibilità

Prospettive di miglioramento 

Sono tante ormai le Convenzioni internazionali sul tema dell’ambiente.
Una dovuta reazione ai significativi danni derivanti da episodi di inquinamento transfrontaliero (si pensi ai casi della diossina a Seveso e della petroliera Amoco Cadiz, a seguito dei quali sono state adottate la Convenzione sulla responsabilità per danni da idrocarburi del 1969 e la Convenzione di Basilea del 1989, relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti).
Nel diritto europeo, la tutela ambientale è inserita all’interno dei Trattati istitutivi come uno degli obiettivi principali da raggiungere ed è resa nel tempo effettiva attraverso l’adozione di normative tese a punire i soggetti responsabili di eventuali danni ambientali (i.e., la direttiva Seveso e la direttiva 2004/35/CE, considerata attuazione del principio “chi inquina paga”).
Quanto alla regolazione nazionale, l’ambiente oggi entra a chiare lettere nella Costituzione.
Le Sezioni unite della Cassazione già parlavano del ‘diritto a un ambiente salubre’ come corollario della tutela alla salute (decisione n. 5172 del 1979); successivamente, attraverso la Riforma del Titolo V della Costituzione, l’ambiente viene richiamato dall’art. 117 Cost., in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Al contempo, rileva la presenza di importanti leggi di settore: la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (l. n. 349 del 1986) e il c.d. Codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

In questo quadro, la tutela ambientale diviene uno dei criteri principali anche per orientare gli imprenditori verso condotte c.dd. “socialmente responsabili”, tanto che a partire dagli anni ’50 si discute in Italia sulla formulazione dell’art. 2247 c.c. e sulla possibilità che, accanto allo scopo di lucro, l’impresa possa tener conto di interessi ulteriori (in tal senso rileva la contrapposizione tra teoria monista e teoria pluralista dello scopo sociale).
Da qui, l’idea di impresa sostenibile: considerando l’importanza che l’attività imprenditoriale assume nell’economia mondiale, ma anche la capacità della stessa di essere fonte di inquinamento, si pensa a un’impresa che inserisca nelle dinamiche aziendali una prospettiva etico-ambientale.
La sostenibilità incide sulla corporate governance, per cui occorre focalizzarsi sul rapporto tra i doveri degli amministratori, previsti dalla legge e dallo statuto, e gli obiettivi di sostenibilità cui può tendere l’attività sociale: anche nella gestione dei rifiuti l’attenzione degli amministratori per le esternalità negative che ne derivano può condurli ad assumere decisioni che possono comportare un aumento dei costi, a discapito degli interessi lucrativi.

Si può pensare a un’adesione volontaria delle imprese agli standard “di sostenibilità” quale criterio competitivo strategico per ottenere vantaggi in termini di immagine e pubblicità (è utile far riferimento, a titolo d’esempio, ad alcune recenti iniziative, come quella dei “voli green” promossi da EasyJet, o della “gestione responsabile dei rifiuti”, cui ha aderito Poste Italiane in collaborazione con l’AMA). In casi come questi, si può pensare a una diversa valutazione a bilancio dei costi sostenuti, considerandoli come costi di investimento a fronte del ritorno pubblicitario.

Ancora, rileva la diffusione dei Codici di condotta, cui le imprese si ispirano nello svolgimento della propria attività, con il fine di determinare obblighi di diligenza professionale e soglie di responsabilità in capo ai loro manager e dipendenti, rafforzando la fiducia delle molteplici categorie di stakeholders.

Un’altra idea è quella di rivedere la disciplina tributaria, prestando maggiore attenzione ai disincentivi e incentivi fiscali previsti per il corretto smaltimento dei rifiuti: la normativa legittimerebbe scelte gestorie che, pur comportando un maggior impiego del patrimonio sociale nel rispetto delle istanze ambientali, garantiscono, al contempo, un vantaggio per i soci in termini di agevolazione e incentivi, spingendosi a individuare lo strumento fiscale che possa agevolare l’impresa nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Ai vantaggi di natura finanziaria che potrebbero derivare da scelte ispirate a istanze ambientali, si aggiunge che è sempre più diffuso presso gli enti creditizi l’adozione di criteri sociali ed ecologici per la valutazione del rischio di prestito o di finanziamento nei confronti delle imprese.
Un esempio è dato dal Gruppo Intesa San Paolo, il quale, impegnato da anni a sostenere la circular economy, nel 2019 è stato promotore di due iniziative importanti, il Plafond dedicato e il Circular Economy Lab, oltre ad aver previsto un framework per l’emissione di Sustainability Bond, volto a regolamentare l’emissione di obbligazioni con le quali saranno finanziati progetti e imprese con benefici ambientali e sociali.

Il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità può giungere però anche a sacrificare in maniera eccessiva il perseguimento dell’interesse sociale. In tal caso, si potrebbe prospettare una responsabilità in capo agli amministratori, per violazione dei doveri di corretta gestione ex art. 2392 c.c. Dunque, potrebbe essere opportuno individuare i criteri per valutare il corretto bilanciamento di interessi che gli amministratori devono attuare nell’ottica di una gestione sostenibile e verificare se vi siano margini per escluderne la responsabilità.

Si tratterebbe di un problema che, seppur sotto una luce differente, ha un rilievo nella disciplina delle società benefit.
Dall’analisi della normativa, si evince che per le società benefit è prevista espressamente una deroga all’art. 2247 c.c., dal momento che la legge richiede l’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità di beneficio comune che la società intende perseguire (commi 377, 378 e 379 della legge di stabilità del 2016). Dunque, in tal caso, il problema del bilanciamento tra istanze esterne e interne verrebbe risolto dagli atti che regolamentano il funzionamento della società stessa, principalmente atto costitutivo e statuto, attraverso i quali l’assemblea dei soci individua gli obiettivi da raggiungere.

Da qui, ci si chiede se sia possibile applicare tale modello a quelle società che, pur non assumendo la veste di società benefit, perseguono finalità di rilievo sociale nell’ottica della sostenibilità. In altri termini occorre valutare la possibilità di inserire in via statutaria finalità “sostenibili”, pur in assenza di una norma che espressamente lo consenta: l’internalizzazione di regole a presidio di condotte socialmente responsabili e di strategie imprenditoriali sostenibili garantirebbe la possibilità di utilizzare criteri di valutazione rispetto alla condotta dei gestori.
Nell’analisi del problema, rileva sicuramente l’importanza di garantire una corretta informazione rispetto al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, da intendersi non solo come informazione endosocietaria, ma anche come garanzia di informazione nei confronti delle varie categorie di stakeholder. In altri termini, un criterio per valutare la condotta dell’organo gestorio potrebbe essere dato dalla previsione di un obbligo di rendicontazione specifico, ossia il bilancio di sostenibilità.
Sulla base del d.lg. 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”, si potrebbe pensare ad una disciplina che, seppur con le modifiche necessarie, possa avere portata generale, valorizzando l’immagine della società e favorendo una maggiore comunicazione con gli stakeholder.
La necessità di un coordinamento tra gli organi sociali, sottolineando l’importanza dell’assetto organizzativo adeguato, quale dovere dell’organo amministrativo alla luce del nuovo art. 2086 c.c.
Andrebbe rivisto il rapporto tra organo gestorio e organo assembleare, in merito alla competenza relativa all’approvazione del bilancio di sostenibilità, valutando una maggiore partecipazione della compagine sociale e un maggior potere di controllo dell’assemblea rispetto al perseguimento dei doveri “di sostenibilità” da parte degli amministratori.

La realtà delle s.r.l. in cui, partendo dal differente rapporto tra soci e amministratori, si potrebbe giustificare un maggior intervento dei primi sulle scelte gestorie rispetto al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

Si potrebbe volgere lo sguardo alla realtà dei Gruppi, sotto un duplice profilo.
Il primo che verrebbe preso in considerazione riguarda l’incidenza delle direttive della capogruppo rispetto alla posizione e ai doveri degli amministratori delle società controllate nel momento in cui tali direttive si ispirino a finalità di sostenibilità, sacrificando gli interessi lucrativi. Introducendosi delle specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri “di sostenibilità” e, successivamente, il caso del danno ambientale.
Nell’ipotesi ad esempio in cui l’organo gestorio violi la clausola relativa ai doveri di “sostenibilità”, verrebbe in rilievo la disciplina dell’art. 2392 c.c. Si pensi a una clausola che, per una società impegnata nella produzione di bevande analcoliche, preveda l’utilizzo di materiali in metallo, piuttosto che in plastica: l’eventuale violazione potrebbe comportare un danno all’immagine della società o essere fonte di trattamento sanzionatorio.

Anche nell’ambito di una gestione indirizzata a prerogative ambientali, si potrebbe verificare l’ipotesi di danno ambientale. Si pensi alla possibilità di un incidente durante il trasporto di rifiuti per mare.

Un primo problema da affrontare, in questo caso, potrebbe essere il rapporto tra responsabilità dell’ente e responsabilità dell’organo gestorio.
Il danno ambientale potrebbe tradursi in una responsabilità civile o anche penale della società, con conseguenti doveri risarcitori che indeboliscono il patrimonio sociale. In questo caso, potrebbe derivarne una responsabilità degli amministratori (nei confronti della società e dei creditori) per violazione dei doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Occorre anche rivedere la natura della responsabilità da danno ambientale in capo alla società. Il riferimento è alla possibilità di applicare i principi in materia di danno da ‘contatto sociale’ e il più favorevole regime probatorio in materia di responsabilità contrattuale. Prendere infine in considerazione un diverso profilo che riguarda la realtà dei Gruppi: si tratta del caso in cui le direttive della capogruppo siano fonte di danno ambientale, rispetto al quale si potrebbe concretizzare un’ipotesi di responsabilità da attività di direzione e coordinamento.



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