LA GIUSTIZIA IN TEMPI DI PANDEMIA

LA GIUSTIZIA IN TEMPI DI PANDEMIA

Un osservatorio sulla Sardegna

L’affermarsi dell’emergenza sanitaria ha determinato anche in Sardegna la preclusione al pubblico dell’accesso agli Uffici giudiziari e una nuova regolazione negli accessi nelle varie Cancellerie ad ai Servizi presso gli Uffici.
In questo frangente, quasi tutte le udienze del settore civile e penale sono state rinviate, e quelle non rinviate, perché afferenti a materia in cui il rinvio non poteva essere disposto, ovvero perché ne era stata decretata l’urgenza dal capo dell’Ufficio, sono state tenute o con trattazione scritta o da remoto, e solo in casi eccezionali in presenza.
Un’eccezione, rispetto a questa modalità, è stata rappresentata, nel settore civile, dai procedimenti di separazione personale ovvero dalle cause in materia di famiglia e minori, in situazione di urgenza.
Di rilievo, per questo primo periodo, le problematiche interpretative nella materia del diritto di famiglia e minorile, dato che la formulazione letterale della disposizione di riferimento, pareva considerare non rinviabili esclusivamente le cause con oggetto “alimenti”, con esclusione, quindi, delle cause di separazione/divorzio e relative modifiche (nelle quali, come noto, si discute di mantenimento).

Nella c.d. Fase 1 dell’emergenza, l’attività giudiziaria in Sardegna ha vissuto, insomma, forti incertezze e ha subito, una sensibile contrazione in termini sia di sopravvenienze sia di definizioni, tanto nel settore civile quanto nel settore penale, nel quale si sono celebrati esclusivamente i processi a carico di imputati detenuti.
Nella fase successiva (c.d Fase 2), in conseguenza della manifestata esigenza di una ripresa dell’attività giudiziaria, anche a ritmi non ordinari, si è fatto ricorso, quanto al civile, alla trattazione scritta e, quanto al penale, alle udienze da remoto. Un ruolo importante hanno rivestito i protocolli siglati con gli Ordini Forensi, che hanno disciplinato l’organizzazione materiale delle forme alternative di celebrazione di udienza (sia scritta che da remoto).
Si è poi passati alla c.d. Fase 3, con l’adozione di una serie di misure organizzative, perché la ripresa in presenza non pregiudicasse la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

L’impatto dell’emergenza pandemica, infine, ha influito sull’andamento della giurisdizione penale con particolare attenzione agli effetti conseguenti alla esecuzione della pena. Infatti si è operato, quantomeno nell’immediatezza, in una situazione complicata dalla endemica carenza di progetti di inclusione sociale, che assicurassero assistenza e controlli. Sotto questo profilo, va rilevato che il propagarsi dei contagi avrebbe richiesto fin dall’inizio la necessità di interventi legislativi più incisivi, mirati a bilanciare l’effettività della pena e la tutela delle esigenze cautelari con la salute dei detenuti e il senso di umanità del trattamento.
Lo stesso ricorso alla detenzione domiciliare, misura che sarebbe stata utilissima al fine di ridurre i rischi dell’insufficiente distanziamento sociale nell’ambito degli istituti penitenziari, è rimasto poco frequente, non a causa della pericolosità sociale dei condannati ma per la mancanza di idonee soluzioni abitative.

Il sopravvenire dell’emergenza ha pesantemente inciso, poi, su tutta l’attività del Tribunale dei Minorenni, determinando una notevole riduzione del numero dei procedimenti, civili e penali, trattati e definiti.
Fortemente ridotta l’attività del pool di giudici onorari che si occupa degli affidamenti e delle adozioni: tale attività, che comporta contatti e rapporti continui con servizi, comunità, coppie e persone disponibili ad affidamenti e adozioni (trattasi spesso di soggetti provenienti anche da altre regioni, che vengono convocati per essere sentiti presso il Tribunale), tranne casi di particolare urgenza, non si è potuta svolgere nelle forme e nei tempi previsti.
Particolarmente difficile è stata la gestione dei minori inseriti in comunità e strutture varie:l’emergenza ha comportato difficoltà di vario genere, essendosi dovute limitare e/o sospendere le occasioni di uscita dei minori dalle strutture o i previsti rientri periodici presso le famiglie, con negative ricadute sia su queste sia sui minori.

Diverso è, invece, il discorso della inadeguatezza, in alcuni settori, degli organici dei magistrati, fenomeno non certo dovuto alla pandemia in corso.
Particolare attenzione merita, sul punto, la situazione del Tribunale di Tempio Pausania, che, per carico di lavoro, è il terzo in Sardegna (dopo Cagliari e Sassari), con una risaputa pianta organica ancora non adeguata ai flussi ed alle pendenze progressivamente in aumento nel corso degli anni.
La vera e propria paralisi dell’attività giurisdizionale verificatasi in questo Tribunale in vasti settori di sua competenza, quale conseguenza diretta delle scoperture significative di una pianta organica riconosciuta assolutamente inadeguata, è descritta nella “Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 uffici giudiziari di primo grado e secondo grado, sorveglianza e minori”, laddove con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Cagliari e in particolare con specifico riferimento al Tribunale di Tempio è stato chiarito quanto segue: “Per quanto concerne gli uffici giudicanti di primo grado […] si è registrato un generale calo delle iscrizioni complessive in primo grado sia nel settore civile che in quello penale; unica eccezione è rappresentata dal Tribunale di Tempo Pausania che registra un dato in controtendenza, con un aumento del 34% delle iscrizioni nel settore penale”.
Tali carenze non sono state arginate nemmeno con l’istituto dell’applicazione dagli altri uffici giudiziari, nonostante si sia fatto ricorso a tale misura anche di recente per il tribunale nel settore del Lavoro, che registrava un numero di pendenze ingente (oltre 1000 cause), con un numero di cause ultratriennali pari a circa 362.
Le indicate gravissime e prolungate scoperture hanno determinato un corposo arretrato e un notevole aumento delle pendenze, anche particolarmente risalenti, e dei tempi di definizione in tutti i settori del Tribunale ma in particolare in quello penale, ormai quasi del tutto fuori controllo.
A confermare l’indicato trend particolarmente allarmante concorrono anche i dati più recenti, elaborati e pubblicati dallo stesso Ministero, relativi al primo trimestre dell’anno 2020, che dimostrano in maniera assolutamente inequivoca la gravità della situazione del Tribunale di Tempio in particolare laddove analizzata comparativamente con tutto gli altri tribunali del distretto.
Da tali ultimi dati statistici comparati, infatti, si ricava che il Tribunale di Tempio, in valori assoluti, è secondo nel distretto solo a quello di Cagliari, mentre in termini percentuali di iscrizioni e pendenze è senz’altro quello che ha da anni il maggior numero pro capite di affari sopravvenuti e da trattare.
Detta costante scopertura, ha già determinato negli ultimi anni la classificazione del Tribunale quale “sede disagiata”.
Da evidenziare come la soppressione della sede distaccata di Olbia abbia aggravato una situazione già compromessa.

In conclusione.
Gli effetti della pandemia nell’attività giudiziaria sono tangibili; tuttavia maggiormente dannose saranno le conseguenze, ancora non percepibili nell’immediato, che attengono alla mancata idonea tutela dei diritti della persona.
Occorre mettere in campo tutta l’esperienza maturata, perché la giustizia non debba subire ulteriori arresti, con pregiudizio per i diritti fondamentali dei singoli.
La giustizia sta ancora pagando il prezzo di approcci sempre tesi a rimediare e mai a risolvere, di una mancata visione d’insieme, di un inadeguato investimento di risorse umane, ma anche strutturali, e di scandali che hanno ulteriormente alterato il già precario equilibrio tra rapporti civili, etico-sociali ed economici aumentando il senso di sfiducia nei confronti della stessa e di chi la amministra.
La lentezza della giustizia, è risaputo, mina anche la competitività delle imprese e la propensione agli investimenti. In un periodo fortemente condizionato dalla prospettiva della ripresa economica, occorrono azioni decise per aumentare la prevedibilità della durata dei procedimenti sia civili che penali, soprattutto in termini di auspicata ragionevolezza.

 

Fonti

Corte d’Appello di Cagliari – Procura generale della Repubblica

La Nuova Sardegna – anno 1982

L’Unione Sarda – anno 1982

 

 



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