La tutela del lupo in Italia

La tutela del lupo in Italia

Una questione di equilibri

Il lupo è una specie animale protetta da Convenzioni internazionali, normativa europea, e disposizioni nazionali.

L’Italia, almeno secondo quanto riportato da uno studio recentemente aggiornato ‘Sull’attuale stato di conservazione del lupo in Europa e in Italia’ svolto dalla Commissione Species Survival dello IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), ospita una considerevole popolazione di lupi (circa 3.300 esemplari nel 2021).
Un dato sicuramente sottostimato. Basti considerare che, nella confinante Confederazione elvetica, la popolazione di lupi censita, che nel 2020 era di circa 100 esemplari, riuniti in 11 branchi, si è triplicata in tre anni. Una femmina di lupo, in buone condizioni di salute e alimentazione, ogni anno, può partorire da tre a quattro cuccioli.

In questi ultimi anni, sempre più frequentemente, sono segnalati episodi di predazione a carico di bestiame e di animali di affezione (cani e gatti). Non mancano episodi di attacco all’uomo anche se, fortunatamente, senza particolari conseguenze, e incidenti stradali che vedono coinvolti lupi.

Il quadro normativo interno a tutela della specie, coerentemente con quello sovranazionale, prevede un peculiare sistema di protezione, dando priorità alla conservazione dei lupi come ‘popolazione’, rispetto alla tutela dei singoli individui.

La fauna selvatica è ‘patrimonio faunistico dello Stato’ e alle Regioni e alle Province autonome è demandata una larga parte delle competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, repressione degli illeciti, realizzazione di piani di controllo.
In proposito, la l. n. 157 del 1992 recante ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ stabilisce, all’art. 1, che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. L’art. 2 conferma il lupo tra le specie di mammiferi particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio.

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 447, l. n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha modificato la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all’art. 19, l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Il d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), successivamente modificato e integrato dal d.P.R. n. 120 del 2003, ha dato attuazione alla sopra ricordata direttiva habitat e ha inserito il canis lupus nell’allegato D tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.
L’art. 8 del d.P.R. recante disposizioni in materia di tutela delle specie faunistiche stabilisce specifici divieti a tutela del lupo riguardanti la cattura o l’uccisione degli esemplari nell’ambiente naturale; il disturbo di tali specie animale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione; il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale.
La stessa disposizione, ai successivi commi 4 e 5, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di effettuare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o delle uccisioni accidentali del canis lupus e delle altre specie faunistiche elencate nell’allegato D, lett. a, al fine di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell’Ambiente. In base alle informazioni raccolte, il Ministero promuove ricerche e indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

L’art. 11 disciplina le deroghe al regime di protezione del lupo.
Il Ministero dell’Ambiente, sentiti quelli dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l’ISPRA (Istituto nazionale per la fauna selvatica), può autorizzare le deroghe al sistema di protezione indicato «a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popola-zioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale», per le seguenti finalità: proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; garantire sanità e sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; realizzare finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato D.
Il Ministero dell’Ambiente, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 11, è tenuto a trasmettere alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni alternative.

Con riferimento a tale disposizione, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 215 del 2019, ha ritenuto infonda-ta la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti delle leggi n. 9 del 2018 e n. 11 del 2018 delle Province autonome di Trento e Bolzano che prevedono la possibilità per il Presidente della Provincia, previo parere dell’Ispra, di autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di lupi (e orsi) in presenza delle stesse condizioni indicate dall’art. 11 del d.P.R., ossia l’inesistenza di valida soluzioni alternative e il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della specie interessata.

La questione delle deroghe al sistema di protezione del lupo e al conflitto tra la sua presenza sul territorio e lo svolgimento di attività antropiche è affrontata nel ‘Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia’ del 2019 redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con la collaborazione delle Regioni, delle Province autonome e dell’ISPRA. Obiettivo del piano è quello di guidare la gestione e la conservazione del lupo in Italia attraverso il coordinamento delle azioni da intraprendere ai diversi livelli istituzionali e di individuare soluzioni e misure volte a minimizzare l’impatto della specie sulle attività umane.

È vero che il lupo ha raggiunto, almeno in alcune zone d’Italia, una densità poco compatibile con i principi di salvaguardia delle attività zootecniche, di sicurezza pubblica e di protezione di alcune specie selvatiche che potrebbero rischiare un grave depopolamento con conseguente danno alla biodiversità. È ormai noto che in alcune valli alpine la massiccia presenza del lupo ha portato alla quasi scomparsa di specie vulnerabili come il capriolo, il camoscio e altra microfauna.

Per richiamare l’esempio della Confederazione elvetica, sempre molto sensibile agli equilibri della fauna, si ricorda che una specie da noi particolarmente protetta come lo stambecco, in Svizzera estinto alla fine del XIX secolo e reintrodotto con capi provenienti dal nostro parco nazionale del Gran Paradiso e correttamente gestita, già da diversi anni ha raggiunto una tale densità (circa 17.000 capi) che ha permesso il prelievo selettivo da parte dei cacciatori a tutela della specie altrimenti fuori controllo e soggetta a epidemie decimanti come la rogna sarcoptica e la cheratocongiuntivite.
Ora, dall’1 dicembre 2023, con una modifica alla legge, la Svizzera ha autorizzato il controllo selettivo sulla popolazione dei lupi autorizzando l’abbattimento da parte delle guardie venatorie di 44 lupi nei Grigioni, 30 nel Vallese e 5 nel Ticino.

La questione non può essere sottovalutata, né risolta soltanto sulla base di convinzioni ideologiche.
Occorre sapersi confrontare con i problemi, nella loro verità, per trovare soluzioni adeguate e di equilibrio, a tutela di tutte le specie animali, ma senza squilibri e danni, anche per la sicurezza dell’uomo.

Il lupo è un animale eccezionale che va salvaguardato. È importante intervenire subito, per evitare che diventi un problema.
Viva il lupo!



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