LA ZONA D’OMBRA DELLE CRIPTOVALUTE

LA ZONA D’OMBRA DELLE CRIPTOVALUTE

Un intervento necessario

Le criptovalute, cioè le valute virtuali, come definite dall’art. 1, lett d, d.lg. n. 125 del 2019 di recepimento della direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018, sono «una rappresentazione di valore digitale, che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita o scambiata elettronicamente».

I bitcoin sono stati la prima moneta virtuale, ideata tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.
Il 12 gennaio, data epocale, si svolse la prima transazione ufficiale tra il misterioso Satoshi Nakamoto e Hal Finney, sviluppatore e attivista crittografico, ipotizzando che 1,3 bitcoin andassero scambiati con 1 dollaro, in virtù di un’equazione che includeva il costo dell’elettricità necessaria per fare funzionare il computer che li aveva generati.
Non avendo natura fisica, ma digitale, i bitcoin sono memorizzati su dispositivi elettronici, in ‘portafogli elettronici’ (c.dd. wallet), e sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle neces-sarie credenziali, senza l’intervento di terzi. Funzionano attraverso lo scambio di codici criptati tra gli utenti, sia operatori economici che privati, in virtù di software open source.

La circolazione di una moneta ‘invisibile’ diviene, ovvio, terreno fertile per attività illecite, come l’acquisto di armi o droga, consentendo pagamenti anonimi spesso imputabili ad organizzazioni criminali o terroristiche, nonché per truffe o riciclaggio di denaro sporco. A ciò bisogna aggiungere la difficile pignorabilità delle somme, per l’impossibilità di reperirle concretamente o rintracciarne i titolari.

Per tali motivi, gli organismi europei e i Governi nazionali si sono posti con sempre maggiore frequenza il problema di una regolamentazione specifica. Specie considerato che, in Europa, alcuni Paesi mostrano interesse a far propria la moneta virtuale, per trasformarla in uno strumento di pagamento alternativo al contante.
La Banca Centrale ha pubblicato, in data 2 ottobre 2020, un rapporto sul ‘Digital Euro’, che identifica quella che potrebbe diventare la prima moneta digitale dell’Unione europea. Risalgono solo a qualche mese fa, le dichiarazioni del Presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha annunciato una fase di studio e analisi del progetto, di circa ventiquattro mesi, che verterà proprio sulle caratteristiche tecniche e normative di un’eventuale moneta digitale, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e con attenzione a scongiurare effetti indesiderati sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria.

In concreto, problemi si pongono anche rispetto alla certezza della circolazione.
In Italia, pur non senza apertamente discostarsi dall’orientamento della Corte di Giustizia che aveva considerato i bitcoin strumenti di pagamento (sentenza c. 264/14 del 22 ottobre 2015), la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26807 del 2020, ha stabilito che la vendita online di moneta virtuale pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori – ai quali vengano offerte informazioni sulla redditività dell’iniziativa – è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari (artt. 91 ss. t.u.f.), la cui violazione integra il reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c, t.u.b., di abusivismo finanziario c.d. sollecitatorio.
Data l’eterogeneità degli usi cui sono soggette le criptovalute, queste possono essere trattate da strumenti finanziari se inseriti in una vera e propria proposta di investimento analogamente agli strumenti tradizionali.

Il fenomeno assume dimensioni di rilievo e merita un intervento normativo davvero utile a diradare le zone d’ombra, per la certezza dei traffici e per la miglior tutela dei cittadini dai rischi di utilizzo, senza prescindere dalle inevitabili implicazioni per le attività bancarie e la stabilità finanziaria.

Non a caso è in discussione una proposta di Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (Regolamento MiCA – Markets in Crypto-Assets), nel desiderio di rendere l’Europa pronta all’era digitale e meglio sfruttare il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, con attenuazione dei rischi connessi.
Obiettivo proprio quello di stabilire regole uniformi in relazione a obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività; autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi; gestione, organizzazione e governance degli emittenti di ART, di EMT e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, e tutela dei consumatori e prevenzione degli abusi di mercato. È annunciato, in ogni caso, che la normativa non si applicherà alle cripto-attività che rientrano nella defini-zione di strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o cartolarizzazioni ai sensi della normativa europea già esistente.



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