Le proposte di Meritocrazia Italia sul nuovo sistema di riscossione automatica nei rapporti tra professionisti e p.a. in vigore dal prossimo giugno
Dal 15 giugno, il rapporto economico tra professionisti e p.a. è stato radicalmente ridefinito: ogni pagamento della p.a. è preceduto da una verifica fiscale obbligatoria, e in presenza di un qualsiasi debito, anche minimo, scatta automaticamente la trattenuta dell’importo dovuto e il relativo versamento all’Agenzia delle EntrateRiscossione (ADER), prima ancora che il professionista riceva il proprio compenso
Il punto è che, se un debito è “a ruolo”, significa che l’iter di accertamento si è già concluso (teoricamente con un contraddittorio). Serve quindi capire se ha davvero un senso contestare l’assenza di un ulteriore contraddittorio al momento del blocco del compenso.
In vero, sebbene in teoria il ruolo nasca dopo un atto impositivo (come un avviso di accertamento), nella prassi esistono molti casi di iscrizione a ruolo “diretta” o automatizzata (ad esempio per omessi versamenti dichiarati dallo stesso contribuente o per controlli formali ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/73). In questi casi, il contribuente potrebbe non aver mai ricevuto una contestazione di merito prima della cartella. Inoltre, il debito a ruolo potrebbe essere oggetto di un contenzioso ancora pendente o di una richiesta di sospensiva che il nuovo automatismo della Legge di Bilancio 2026 rischierebbe di ignorare, procedendo al prelievo forzoso immediato.
Il punto critico sollevato da più lati è che il contraddittorio richiesto non riguarda solo l’esistenza del debito alla radice, ma la procedura di compensazione/intercettazione stessa. Il sistema informatico potrebbe segnalare un debito già estinto, sgravato o prescritto. Senza un contraddittorio preventivo prima del blocco del compenso, il professionista subisce il prelievo e può solo agire “a posteriori” per riavere i soldi (spesso con tempi lunghissimi). Alcuni compensi professionali (come quelli legati al patrocinio a spese dello Stato), poi, hanno una natura quasi alimentare o servono a coprire spese vive documentate. Un automatismo cieco non distingue la natura delle somme.
Il dubbio di costituzionalità nasce dal fatto che la p.a., in questo scenario, agisce contemporaneamente come debitore (deve pagarti la parcella), creditore (vanta un credito fiscale), ed esecutore (si “paga da sola” intercettando i fondi).
In un normale rapporto tra privati, per compensare un debito serve che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Se lo Stato salta la fase in cui il professionista può opporre la sospensione operata dal giudice o l’avvenuto pagamento, si viola il principio di parità delle parti e il diritto di difesa.
Pertanto, un altro contraddittorio effettivamente serve perché il passaggio dal “ruolo” all’effettivo prelievo sul compenso è un atto nuovo e invasivo.
La critica non è sull’esistenza del debito originario, ma sulla mancanza di una “valvola di sicurezza” che permetta di fermare l’automatismo prima che il danno (il mancato incasso della parcella) sia definitivo. Senza questa interfaccia, il professionista subisce un’esecuzione forzata “di fatto” senza le garanzie tipiche del processo esecutivo.
Per superare l’automatismo “cieco” che penalizza il professionista, una proposta più efficace ed efficiente dovrebbe bilanciare l’interesse dello Stato a riscuotere con il diritto del cittadino alla difesa e alla continuità del lavoro.
Meritocrazia Italia ha già espresso qualche perplessità in merito alla suddetta riforma; infatti, pur ribadendo che occorre pretendere una regolarità fiscale generale e proseguire con una campagna che riduca l’evasione, l’automatismo del prelievo, senza un adeguato contraddittorio preventivo, rischia di paralizzare l’attività professionale di migliaia di operatori, sottraendo loro la liquidità necessaria per la gestione ordinaria e il pagamento dei fornitori.
Meritocrazia pertanto avanza le seguenti proposte:
1. il “Contraddittorio Preventivo Automatizzato” (Fast-Track)
È auspicabile prevedere un lasso temporale di 60 giorni nei quali viene consentito al Professionista di verificare la debenza o meno delle somme. Nello specifico, invece di un blocco immediato, il sistema dovrebbe inviare una notifica pec automatica al professionista nel momento in cui la p.a. sta per liquidare il compenso e prevedere così:
– un termine dilatorio: si concedono 15 giorni al professionista per caricare sulla piattaforma (es. Area Riservata Agenzia Entrate) la prova di un pagamento avvenuto, di una sospensiva giudiziale o di una rateizzazione in corso;
– il silenzio-assenso: se il professionista non risponde nel termine, la compensazione procede. Questo garantisce l’efficienza (lo Stato non aspetta all’infinito) ma elimina l’errore materiale,
– scaduto il termine di 15 giorni, è possibile attivare un periodo cuscinetto di “Preavviso di Adempimento”, ovvero prima di attivare la detrazione automatica, l’Agenzia delle Entrate si obbliga all’invio di una notifica digitale (tramite pec o App IO) concedendo ulteriori 45 gg (compresi, dunque nei sessanta succitati) per la contestazione della cartella o l’attivazione di una rateizzazione agevolata specifica. In tal modo si attiverebbe una fase nella quale il contribuente professionista è preallertato rispetto al successivo prelievo forzoso;
2. Soglia di “Sopravvivenza” e Proporzionalità
L’efficienza non può ignorare la natura del compenso professionale, che spesso serve a pagare collaboratori e costi fissi dello studio. Occorre dunque
– prevedere che la compensazione scatti solo per la parte di compenso che eccede una certa soglia (es. il triplo dell’assegno sociale), similmente a quanto avviene per il pignoramento dello stipendio;
– invece del blocco del 100% della parcella, prevedere che il prelievo automatico non possa mai eccedere il 15% del compenso fatturato. In questo modo lo Stato incassa, ma il professionista mantiene la liquidità per continuare a operare;
3. La “Piattaforma Unica di Compensazione” (Certificazione del Credito)
Il vero salto di qualità sarebbe l’integrazione totale tra crediti e debiti, ossia
– permettere al professionista di usare i crediti certificati verso la p.a. per estinguere i debiti a ruolo prima che diventino oggetto di esecuzione, in compensazione;
– se il professionista vanta altri crediti verso lo Stato (es. crediti d’imposta o altre parcelle non pagate), il sistema dovrebbe compensare internamente senza bloccare l’erogazione della liquidità corrente.
4. L’esclusione per le nuove partite IVA: si ravvisa la necessità di prevedere l’esenzione totale da tale meccanismo di prelievo, per i giovani professionisti e per le nuove imprese, per un lasso temporale coincidente con i primi tre anni di attività, al fine di non soffocare l’imprenditoria emergente. Questa impostazione sarebbe più efficace perché ridurrebbe drasticamente il contenzioso contro i blocchi indebiti (che costa allo Stato in termini di spese legali) e più efficiente perché digitalizza il contraddittorio rendendolo rapido e senza carta.
Stop war.
