Meritocrazia Italia plaude alla decisione sul trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità

Meritocrazia Italia plaude alla decisione sul trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 16, l. n. 335 del 1995, nella parte in cui esclude l’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità (AOI) determinato esclusivamente con il metodo contributivo.

La decisione muove dalla consapevolezza che l’AOI non sia una prestazione previdenziale ordinaria, bensì una misura a carattere misto, che integra finalità previdenziali e assistenziali. A differenza della pensione di vecchiaia, l’AOI si rivolge a soggetti in età lavorativa che, a causa di infermità o minorazioni, hanno subito una riduzione stabile della capacità lavorativa a meno di un terzo, e per i quali l’impossibilità di proseguire nel lavoro rappresenta un ostacolo strutturale alla contribuzione futura.
Il divieto assoluto di accesso all’integrazione al minimo per gli AOI calcolati integralmente con il metodo contributivo, è dichiarato irragionevole e discriminatorio rispetto a situazioni identiche sotto il profilo della necessità e della condizione soggettiva, ma differenziate solo per il sistema di calcolo applicato (retributivo vs contributivo). Il divieto, cioè, giustificato per le pensioni di vecchiaia come incentivo alla contribuzione lunga e stabile, risulta privo di fondamento razionale nel caso dell’AOI, dove l’impossibilità di accumulare una posizione contributiva adeguata non dipende da scelte individuali ma da condizioni patologiche certificate.

Con prudenza, la Corte, pur riconoscendo l’immediata incostituzionalità della norma censurata, ha disposto una decorrenza ex nunc degli effetti della pronuncia, con l’obiettivo di salvaguardare l’equilibrio finanziario della spesa pubblica ed evitare l’insorgere di oneri retroattivi non sostenibili.
Spetterà ora al legislatore intervenire tempestivamente per individuare le modalità di attuazione della pronuncia e garantire la copertura degli oneri nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio in senso dinamico.

Meritocrazia Italia non può che accogliere con favore questa determinazione, orientata all’inclusione e alla protezione effettiva dei diritti sociali, corregge gli squilibri prodotti da rigidità normative e restituisce senso umano e costituzionale al principio di equità. L’assenza di una misura compensativa – in favore di soggetti già riconosciuti invalidi e titolari di assegni di importo inferiore al minimo vitale – ha prodotto per troppo tempo una disparità di trattamento irragionevole e una compressione indebita del principio di adeguatezza sancito dall’art. 38, comma 2, cost.
L’assegno ordinario di invalidità non può essere concepito come mera voce contabile o esito aritmetico di un montante contributivo. È piuttosto lo strumento con cui la Repubblica affida alla solidarietà collettiva la protezione di chi ha visto compromessa – non per scelta – la propria capacità di partecipare attivamente alla vita economica del Paese.
Con spirito costruttivo e visione sistemica, Meritocrazia Italia rinnova il proprio impegno a collaborare, con proposte e osservazioni, alla composizione di una riforma organica della previdenza che non sacrifichi la dignità sull’altare dell’equilibrio contabile, e che sappia tenere insieme merito, giustizia, e responsabilità, dando piena effettività al principio di eguaglianza.

Stop war.



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