NUOVA BANCA DATI SULL’ABUSIVISMO EDILIZIO

NUOVA BANCA DATI SULL’ABUSIVISMO EDILIZIO

Prevenzione, semplificazione e recupero

È recentissimo, del mese appena trascorso, il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale si istituisce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, per la raccolta delle informazioni sugli immobili e sulle altre opere realizzate in violazione di legge.

Il progetto prevede due fasi di sviluppo.
Inizialmente la banca sarà alimentata con i dati trasmessi dai Comuni. In un secondo momento, saranno chiamati a collaborare anche i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, insieme ad Agenzia delle Entrate, Regioni e Comuni.
Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad arricchire il serbatoio informativo, e a condividere e trasmettere le notizie sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Inoltre, al fine di dare sostegno agli interventi di demolizione delle opere abusive è istituito presso il Ministero un fondo di 15 milioni di euro, rifinanziato con la legge di bilancio per il 2022.

Affrontare il delicato e annoso tema dell’abusivismo edilizio vuol dire non soltanto ragionare sull’accertamento di illeciti già commessi, ma anche su logiche di prevenzione, tutela dell’ambiente e della salute, di promozione del benessere.
Il fenomeno è avvertito in alcune Regioni più che in altre. Un problema che non può essere cancellato con il colpo di spugna di un decreto.

L’abusivismo è prima di tutto un problema culturale che va affrontato con serietà, lungimiranza e ragionevolezza.
La soluzione non può essere il semplice abbattimento a tappeto di tutti gli immobili costruiti in violazione di legge.
Occorre fare adeguate valutazioni sulle difformità e consentire, ove ne ricorrano i presupposti, la sanatoria, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) distingue tra difformità gravi e meno rilevanti.

Vi è abuso totale quando non esiste alcun titolo abilitativo e la realizzazione dell’immobile avviene senza alcun provvedimento amministrativo, licenza edilizia, concessione edilizia o permesso a costruire, oppure si riscontra una totale difformità rispetto agli elaborati del permesso (differenze tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione).
In questo caso, è possibile sanare l’opera con un Permesso di Costruire in Sanatoria (o accertamento di conformità). Occorre, però, sempre visionare lo strumento urbanistico comunale, ossia il Piano Regolatore Generale, nei grandi centri sostituito dal Piano strutturale e dal Regolamento urbanistico.
Quando la costruzione avviene in violazione di uno dei parametri prescritti dai Piano regolatore, non si può evitare la demolizione del manufatto.

Si ha abuso sostanziale a fronte di difformità che determinano una differenza quali-quantitativa con il progetto autorizzato. Si deve trattare di variazioni sostanziali: cambiamento di destinazione d’uso, aumento della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto e violazione della normativa edilizia antisismica (ad esempio, chiusura del balcone con una veranda, ampliamento edificio, opere strutturali, creazione balcone o terrazza, etc.).
In questo caso è possibile sanare con un Permesso di Costruire in Sanatoria.

Per abusi sostanziali e totali, deve anche essere richiesta la Sanatoria Strutturale al Genio civile.

Sono abusi minori le difformità parziali. Ad esempio, piccole modifiche interne, quando gli interventi costruttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalità diverse, che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione. Sono i casi di spostamento o demolizione di tramezzi, realizzazione di nuovi bagni, apertura o chiusura porta, realizzazione soppalchi, etc.
In queste ipotesi, è possibile una CILA in Sanatoria, per lavori già eseguiti.

Esiste, poi, una lista di piccoli abusi (difformità non rilevanti) che non necessitano della sanatoria.

È del 2020, ancora, l’introduzione dell’art. 34 bis all’interno del Testo Unico sull’Edilizia, che ha ampliato le tolleranze.

Nella pratica, le difformità possono essere diverse e ogni fattispecie merita una valutazione e una risoluzione specifica.

È che il vero problema dell’abusivismo è legato ai rischi connessi alla violazione di norme e disposizioni in materia di sicurezza. Laddove la violazione riguardi il Piano regolatore, non va a priori esclusa l’opportunità di procedere a una semplificazione urbanistica per garantire pari opportunità sul territorio.

Il fenomeno dell’abusivismo andrebbe contrastato con strategie che tengano conto dei reali rischi collegati a un determinato territorio e nella convinzione che il vero contrasto passa anzitutto per la prevenzione.
Non aiuta per certo il garbuglio normativo su sistemi autorizzatori e di sicurezza. Una semplificazione regolamentare favorirebbe la migliore conoscibilità e applicabilità delle norme, e consentirebbe agli enti locali di compiere scelte coerenti con le particolari condizioni dei luoghi.
Per ciò che attiene alle conseguenze di un ripristino dello stato dei luoghi, si pensi anche all’avvio di piani di recupero ambientale nelle zone demolite e di recupero urbanistico nelle zone urbanizzate.



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