Start-up innovative e vantaggi fiscali

Start-up innovative e vantaggi fiscali

Quale regola?

Cos’è una start-up?
Secondo la definizione più comune, una organizzazione temporanea alla ricerca di un business model ripetibile e scindibile (Steve Blank).

A caratterizzare ogni start-up è:
– la temporaneità: a differenza dell’impresa tradizionale di piccole dimensioni, la start-up nasce con l’obiettivo di crescere rapidamente e di trasformarsi in un’impresa di grandi dimensioni;
– la sperimentazione: ogni start-up è alla ricerca di un proprio, originale modello di business che le permetta di creare valore e di essere profittevole;
– la replicabilità dei processi e la scalabilità del business: il modello di business – una volta ‘validato’ dal mercato su piccola scala – deve essere ripetibile nei suoi processi e deve poter funzionare su una scala molto più grande, consentendo alla start-up di crescere.

Nel 2012, con il d.l. n. 179, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la definizione di «start-up innovativa».
Il legislatore ha individuato una serie di requisiti che un’impresa, di nuova o recente costituzione, deve possedere per essere considerata ‘start-up innovativa’, stabilendo tra l’altro che l’attività imprenditoriale debba avere ad oggetto: «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».
È start-up innovativa l’impresa che introduce sul mercato nuove soluzioni che incorporino una componente tecnologica di rilievo.

Per ottenere i benefici previsti dal c.d. start-up Act, bisogna rispettare alcuni requisiti. La start-up
– deve essere un’impresa nuova o costituita negli ultimi 5 anni;
– deve avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
– deve avere sede in Italia o in uno dei Paesi membri dell’Unione ma comunque con sede produttiva in Italia,
– non deve nascere da fusione, cessione o scissione di ramo d’azienda;
– non deve distribuire utili.
Questa impostazione si riflette nell’indicazione di ulteriori requisiti da soddisfare (almeno uno tra quelli indicati), ovvero:
– il team deve essere formato da personale altamente qualificato (almeno 1/3 con dottorato di ricerca, oppure 2/3 con laurea magistrale);
– le spese in ricerca e sviluppo non devono essere inferiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
– la startup deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno un brevetto.

Una definizione priva di confusione è importante anche per individuare bene quale categoria di imprese può avere accesso ai benefici previsti dalla normativa.

Ottenuto lo status di start-up innovativa, tramite iscrizione alla Camera di Commercio del territorio di competenza trasmettendo un’autocertificazione di possesso dei requisiti, e una volta iscritta al Registro delle Imprese, l’azienda può ottenere dei benefici che sono per lo più sgravi fiscali o avere la possibilità di accesso a fondi o finanziamenti.
Infatti tali società hanno la possibilità di costituirsi in maniera telematica e totalmente gratuita, essere esonerate da imposte di bollo e diritti annuali in favore delle Camere di Commercio, e assumere collaboratori a tempo indeterminato per un periodo massimo di 24 mesi, con facoltà di remunerare il personale in maniera flessibile o attraverso la partecipazione al capitale sociale.

Inoltre, con il d.l. n. 34 del 2020 sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno delle start-up innovative attraverso l’introduzione di sgravi fiscali per gli investitori di capitale di rischio, l’accesso al credito gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI e la raccolta di capitale tramite campagne di equity crowfunding.

Tra le start-up innovative una attenzione particolare meritano quelle a vocazione sociale.
Anche questo tipo di aziende deve rispettare i requisiti sopra indicati, con la differenza che in questo caso l’ispirazione è ad alto valore sociale. Deve operare nel campo dell’assistenza sanitaria, sociale, dell’educazione, formazione, tutela dell’ambiente o valorizzazione del patrimonio culturale. Tali società, considerata la loro natura sociale, godono di maggiori benefici fiscali.

Quel che manca, al fine di una effettiva crescita del nuovo tessuto imprenditoriale, è una adeguata semplificazione amministrativa e burocratica.



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