UNA GIUSTIZIA ALTERNATIVA O UN’ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA?

UNA GIUSTIZIA ALTERNATIVA O UN’ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA?

Il pessimista si lamenta del vento, l’ottimista aspetta che cambi, il realista aggiusta le vele

Il periodo emergenziale appena trascorso ha messo a dura prova il Paese, nei suoi tessuti economico-sociali e produttivi più diversi. Non vi è un settore che non possa dirsi sensibilmente toccato (talvolta, anche irrimediabilmente) dalle restrizioni conseguenti al dilagare dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica nei nostri confini nazionali.

L’apparato giudiziario, già fortemente minato e da decenni ormai in evidente difficoltà, è tra quelli maggiormente colpiti e che hanno risentito in maniera pesante del contraccolpo del momento, se è vero, come è vero, che risulta essere tra i servizi essenziali ancora fermi al palo ed in attesa dell’avvio di una Fase 3 dai profili ancora da definire.

La battuta d’arresto subita dal comparto Giustizia ha messo a nudo i limiti di un sistema che già sapevamo bisognevole di concreti e puntuali interventi di consolidamento e riorganizzazione adeguata e strutturata.

La sospensione dei termini processuali con il rinvio delle udienze cadenti nel periodo di lockdown talvolta anche a 2 o 3 anni, la ripresa, a far data 12 maggio 2020, di appena il 15% delle udienze in modalità, prevalentemente, cartolare, il proliferare di oltre 200 protocolli presso le diverse sedi di tribunali con conseguente ricaduta sulla certezza della trattazione dei procedimenti e delle relative modalità (una sorta di giustizia “a macchia di leopardo”), da territorio a territorio, uno smart working del personale amministrativo di cancelleria a dir poco inesistente sono soltanto alcune delle criticità con cui chi si è trovato a doversi confrontare l’operatore del diritto nel periodo di più stretta emergenza.

Il quadro complessivo evidenzia e restituisce l’immagine di una Giustizia ormai esanime e per la quale si rendono urgenti e non più differibili interventi straordinari ed eccezionali al pari delle difficoltà che hanno contraddistinto il periodo appena trascorso.

Adeguata informatizzazione delle procedure, con estensione del processo telematico anche ai processi penali e a quelli innanzi il Giudice di Pace, una seria riforma delle piante organiche con inserimento in ruolo del personale amministrativo già risultato idoneo all’ultima prova concorsuale per assistenti amministrativi (circa 850 unità ancora in attesa di essere contrattualizzate), una maggiore destinazione di risorse economiche per il settore Giustizia, potrebbero, nel medio-lungo termine, risollevare le sorti di un malato ormai cronico ed agonizzante.

È pur vero, peraltro, che l’italica capacità di rimboccarsi le maniche e risollevarsi con forza e determinazione nei momenti di più aspra difficoltà ha portato non solo gli operatori del diritto ma, finanche lo stesso Legislatore a riconsiderare la possibilità di sfruttare nel massimo grado gli strumenti già a disposizione. In particolare, potrebbe essere di utilità valorizzare le potenzialità delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) che, correndo parallelamente alle procedure giudiziarie, hanno finora goduto di scarso appeal nel nostro ordinamento tanto da essere poco sfruttate in relazione alle potenzialità che le stesse offrono.

Nel mentre la Giustizia faceva i conti con il vento contrario dell’emergenza sanitaria, il Legislatore è intervenuto assicurando dei correttivi contingenti alle procedure di Mediazione tali da determinare, sin da subito, un mutamento di rotta nell’approccio all’utilizzo di tali sistemi deflattivi del carico giudiziario.

L’emergenza sanitaria dovuta al CoViD-19 ha, infatti, imposto al Governo di adottare una serie di misure straordinarie, per contenere il rischio di contagio epidemico, elencate nel d.l. n. 18 del 2020 (conv. con mod. in l. n. 27 del 2020). Le norme relative alla mediazione civile e agli altri strumenti di ADR sono contenute nell’art. 83, commi 20-20 ter.

Grazie a tali interventi sono state assicurate:

– l’applicazione della sospensione dei termini di mediazione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 12 maggio 2020;

– la possibilità, previo accordo tra tutte le parti, di tenere sedute di mediazione, in via telematica, anche nel periodo di lockdown, ricorrendo all’utilizzo di qualsiasi sistema di videoconferenza;

– la validità degli atti e dei verbali di mediazione sottoscritti a distanza dalle parti, manualmente, e dagli avvocati con firma digitale, finanche dei verbali di accordo;

– la possibilità della sottoscrizione della procura alle liti e alla mediazione su documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine.

Questa maggiore elasticità e duttilità delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (tra cui maggiormente la Mediazione), unita alla previsione di un appesantimento ulteriore del carico giudiziario presso i tribunali, ha portato ad una nuova primavera della mediazione sempre più vista come la possibile exit strategy all’impasse del sistema giudiziario.

Tanto che qualificati operatori del diritto hanno ben sintetizzato questa opportunità elaborando il c.d. Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione, al quale hanno aderito oltre cento tra professori universitari e alti magistrati oltre al plenum del CNF e dell’OCF. In un momento storico di grande difficoltà di funzionamento della macchina della Giustizia, si punta sulle procedure alternative di risoluzione delle liti (Mediazione e negoziazione su tutte), da incentivare attraverso una maggiore predisposizione agli strumenti da parte di avvocati, giudici, mediatori, cittadini, imprese, mondo accademico e Governo.

Su tale scia va annoverata anche l’approvazione nella seduta del Senato del 17 giugno scorso del maxi-emendamento del Governo sulla conversione in legge del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19.

Il testo della conversione in legge include un articolo volto a prevedere l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria (come ad esempio tutte le controversie del settore turistico-alberghiero-biglietti aerei, anticipi per viaggi, rimborsi per spettacoli non eseguiti, contratti di fornitura non rispettati, ritardi di consegna di merce e molti altri ancora). Si avverte, dunque, sempre più sensibilmente il cambiamento nell’approccio al conflitto con il mutamento di prospettive tanto invocato da anni e poco attuato in concreto. La soluzione al conflitto passa, quindi, attraverso non la logica del win/lose, tipica del procedimento giurisdizionale, ma attraverso il principio del win/win, un canone che permette a tutti i contendenti di ottenere un quid dalla lite che altrimenti ed in diversa sede non riuscirebbero ad ottenere.

In tale ottica, sembrano raddrizzate le vele e sfruttato il vento (inizialmente) contrario levatosi nel periodo emergenziale. Manca, però, ancora tanto affinché si possa seriamente iniziare a parlare di quella ‘Rivoluzione culturale’ tanto auspicata per contribuire a creare nel nostro ordinamento giuridico una seria e duratura prospettiva di alternativa alla giustizia ordinaria. Servono ancora molti interventi correttivi che rendano meglio percorribile la strada delle ADR rispetto a quello del contenzioso giudiziario, come ad esempio:

– riorganizzazione organica delle norme in materia di Mediazione, Arbitrato e negoziazione assistita;
– maggiori e più consistenti sanzioni per chi ingiustificatamente non partecipa al tentativo di mediazione;
– ampliamento dei benefici fiscali connessi all’instaurazione delle procedure di mediazione;
– incentivo alla c.d. mediazione demandata ad opera dei Giudici;
– promozione di progetti pilota presso le sedi di Tribunale volti alla individuazione dei fascicoli “mediabili” e alla rimessione in mediazione, sulla scorta del progetto “Giustizia Semplice” avviato con successo presso il tribunale di Firenze;
– inserimento nei piani accademici dei Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università italiane delle materie di negoziazione e comunicazione in mediazione.

Un miglioramento del sistema delle ADR potrebbe realmente favorire l’alleggerimento del carico giudiziario che soffoca la Giustizia e la stessa produttività del Paese, e con essa l’attrattività di investimenti e di capitali stranieri. Nella certezza, tuttavia, che non possa credersi questo rimedio da solo sufficiente alle inefficienze di un settore che merita una riorganizzazione organica.

Di PASQUALE SERGIO



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