Il diritto di essere figli

Il diritto di essere figli

La genitorialità in carcere 

La «Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti» riconosce il diritto alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e, per converso, ribadisce il diritto alla genitorialità nonostante la costrizione in misure restrittive.
La questione è da sempre oggetto di animato dibattito e anche le Istituzioni sembrano ritornare sull’attualità del problema.
La scelta di tenere accanto a sé oppure no il proprio figlio durante la reclusione è molto complessa.
Le opzioni sono entrambe difficili: da un lato, la sofferenza per la separazione dal figlio e, dall’altro, il senso di colpa di tenerlo con sé, costringendolo a una condizione inadeguata a una crescita sana. Alle volte mancano punti di riferimento esterni al carcere, e l’impossibilità di affidare i minori a persone conosciute esclude del tutto l’alternativa.
Nel 1975, con la l. n. 354, si è dato avvio al tentativo di favorire un progressivo miglioramento delle condizioni di vita e relazione di madre e bambino.
La l. n. 62 del 2011 ha previsto per la prima volta la custodia in istituti ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per detenute madri) e in Case Famiglia protette di bambini da 3 a 6 anni. I primi sono situati al di fuori degli istituti penitenziari e strutturati in modo tale da somigliare il meno possibile a un carcere: l’ambiente è più familiare, il personale di sorveglianza lavora senza uniforme, educatori specializzati sostengono le madri nella cura dei figli e i bambini hanno la possibilità di
trascorrere del tempo fuori dall’istituto in compagnia di familiari o di volontari.
Per le donne che non presentano profili di pericolosità, è prevista invece la possibilità di risiedere in Case famiglia protette che, al contrario degli ICAM, sono strutture private, non penitenziarie, veri e propri appartamenti in cui il genitore può stare con il figlio.
In Italia, al 31 gennaio 2021, erano 29 i bambini in carcere con le proprie madri. Erano alloggiati nell’ICAM di Lauro (8), nell’ICAM affiliato al carcere di Torino (6), nel carcere femminile di Rebibbia (5), nelle carceri di Salerno e Venezia (3), nel carcere di Milano Bollate (2) e nel carcere di Foggia e Lecce (uno in ognuna di esse).
Al 31 ottobre 2021 il numero è ulteriormente sceso a 22, con 19 detenute madri.
A prescindere dal dato, il problema resta particolarmente avvertito. Dietro ogni numero, c’è la vita di un bambino.
Le buone intenzioni iniziali del legislatore, di favorire gli arresti domiciliari o il rafforzamento delle case famiglie protette lasciando la soluzione del carcere come extrema ratio, non hanno avuto seguito purtroppo nella realtà dei fatti.
Ciò soprattutto per via del numero ridotto di ICAM attivi (appena 5 su tutto il territorio nazionale), e per il fatto che le case famiglia protette sono state istituite senza prevedere oneri a carico dello Stato (ne sono attive solo 2, una a Roma e una a Milano).
È recente il primo via libero alla Camera per evitare ai bambini di età inferiore a 6 anni la permanenza in carcere con le madri. Il testo del nuovo provvedimento prevede anche il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere per la donna incinta e, in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la possibilità di far ricorso alla custodia attenuata per detenute madri.
Le misure proposte sono applicabili anche ai padri se la madre è deceduta o impossibilitata ad accudire i figli.

Sarebbe opportuno un maggiore impegno nella diffusione più capillare sul territorio nazionale di case famiglie protette, con oneri a carico delle Istituzioni centrali, anche per il reclutamento di figure professionali quali pediatri, pedagogisti e psicologi, necessari per il supporto in queste strutture.

Utile, poi, una migliore collaborazione con gli enti locali, che si attivino per individuare strutture disponibili, e con la società civile, che si renda pronta a maggiore solidarietà e favorisca il reinserimento delle madri pronte nelle comunità per un percorso di riabilitazione, e dei bambini.



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